Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere in tre diverse direzioni:

  1. verso la società.
  2. verso i creditori sociali.
  3. verso il singolo socio o verso il terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori stessi.

Si discute se e quali di queste ipotesi configurino una responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Il problema, chiaramente, si pone soprattutto per determinare la distribuzione dell’onere probatorio della responsabilità, stante la regola dell’inversione di tale onere per le obbligazioni di origine contrattuale (art. 1218). Nel nostro caso, tuttavia, la questione è secondaria, perché la disciplina stessa e la particolare configurazione della fattispecie suggeriscono le risposte all’interrogativo: nessuno, infatti, può pensare di presumere una colpa degli amministratori ogni qual volta le sorti della società declinino, senza che si possano attribuire alla loro responsabilità fatti specifici.

L’art. 2395 dispone che le disposizione dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. La discriminante, in particolare, risiete nell’avverbio direttamente, che qualifica il danno subito:

  • se il danno è semplicemente il riflesso di un più generale danno arrecato al patrimonio sociale, il socio o il terzo non possono aggiungere la loro azione individuale a quella che già sia (o possa) essere intentata dalla società.
  • se il danno ha come vittima diretta il socio o il terzo, nulla vieta che essi agiscano individualmente (es. cielo azzurro fatto intravedere per indurre taluni a sottoscrivere azioni della società, quando in realtà la sua situazione prometteva di essere più che tempestosa ed essi ne erano consapevoli).

In quest’ottica l’azione appare di natura extracontrattuale e può evidentemente cumularsi sia con quella eventualmente spettante alla società ex art. 2392, sia con quella eventualmente spettante ai creditori ex art. 2394.

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