Le azioni a favore dei prestatori di lavoro

Il cointeressamento dei lavoratori alla gestione e risultati della società è favorito sotto più profili dal legislatore. L’art. 2349 consente l’assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti delle società o di società controllate da attuarsi mediante un articolato procedimento: gli utili sono imputati a capitale e la società emette speciali categorie di azioni che vengono assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro. Per tali azioni la società può stabilire ” norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti.

La società può infine assegnare, con delibera dell’assemblea straordinaria, ai propri dipendenti o ai dipendenti di società controllate strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni. Nelle società ad azionariato diffuso si stanno affermando i piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di amministratori e altri dirigenti.

Le nuove norme impongono che tali piani di compensi siano approvati dall’assemblea straordinaria. I contenuti del piano devono essere resi pubblici almeno 15 giorni prima della loro esecuzione e comunicati alla Consob e alle società di gestione del mercato.

Le azioni di godimento

Le azioni di godimento costituiscono una categoria di azioni speciali la cui funzione è quella di assicurare la parità di trattamento degli azionisti in occasione della riduzione reale del capitale sociale attuata mediante sorteggio ed annullamento di un certo numero di azioni dietro rimborso del valore nominale delle azioni stesse. Agli azionisti rimborsati vengono rilasciati speciali titoli detti azioni di godimento.

I titolari di tali azioni partecipano alla ripartizione degli utili solo dopo che sia stato corrisposto alle altre azioni un dividendo pari all’interesse legale sul valore nominale. Inoltre, partecipano alla liquidazione dell’attivo solo dopo che le altre azioni siano state rimborsate nel loro valore nominale. Le azioni di godimento non danno diritto di voto, diritto di intervento nell’assemblea e di impugnare le delibere assembleari invalide.

Azioni e strumenti finanziari partecipativi

L’ emissione degli strumenti finanziari partecipativi è stata prevista dalla riforma del 2003, anche al fine di consentire l’acquisizione da parte di soci o di terzi di apporti patrimoniali che non possono formare oggetto di conferimento e che perciò non sono imputabili al capitale sociale, quali le prestazione di opera o di servizi (art. 2346, 6 comma), nonché come alternativa alle azioni a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349, 2 comma).

A differenza delle azioni, gli strumenti finanziari partecipativi non sono parti del capitale sociale. Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono perciò la qualità di azionista e presentano ampia elasticità per quanto riguarda i diritti propri delle azioni che possono essere loro riconosciuti.

Essi possono essere forniti solo di diritti patrimoniali o dei diritti amministrativi, con esclusione però del diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti. Lo statuto disciplina ” modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”.

 

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