Per le società per azioni è invece tipico il reperimento dei capitali necessari all’impresa presso i risparmiatori disponibili ad investire e questo sia attraverso strumenti tradizionali come le azioni e le obbligazioni sia con strumenti nuovi quali gli strumenti finanziari partecipativi. Carattere comune di questi strumenti è quello di offrire a risparmiatori la partecipazione giuridica, per una frazione, ad una operazione collettiva ma la differenza è data dal fatto che le azioni rappresentano una frazione del capitale sociale, le obbligazioni una frazione di una operazione di prestito (e quindi attribuiscono all’obbligazionista un diritto di credito verso la società) e gli altri strumenti finanziari si riconducono invece alla associazione in partecipazione.

Le obbligazioni

Anche le obbligazioni, come le azioni, costituiscono frazioni di modesta entità e di uguale valore, attribuiscono ai possessori uguali diritti e possono essere rappresentate da titoli circolanti. Alle obbligazioni sono connessi oltre che diritti patrimoniali (es. diritto agli interessi e alla restituzione del capitale) anche determinati poteri che riguardano l’operazione complessiva di prestito di cui esse costituiscono una frazione. Pertanto esiste una assemblea degli obbligazionisti che delibera con efficacia vincolante anche per i gli assenti e i dissenzienti sulle materie che riguardano l’interesse comune e un rappresentante comune che rappresenta tutti gli obbligazionisti.

A questi organi è demandata la tutela collettiva degli azionisti e l’esercizio di quei diritti e poteri che non sono riferiti al singolo titolo obbligazionario ma dipendono dalla operazione collettiva di prestito, Accanto a questa tutela collettiva è possibile anche la tutela individuale dell’obbligazionista per l’esercizio di quei diritti che sono inerenti all’obbligazione. Tuttavia il fatto che tra gli obbligazionisti si viene a creare una comunione di interessi determina che l’interesse del singolo obbligazionista sia subordinato all’interesse della collettività con la conseguenza che quei provvedimenti presi legittimamente dagli organi della comunità nell’interesse di tutti si impongono al singolo obbligazionista anche quando vanno a limitare e ad escludere i diritti derivanti dal titolo obbligazionario.

Si comprende quindi come la possibilità di emettere obbligazioni sia limitata alle società per azioni e si comprende anche come la possibilità per la società a responsabilità limitata ad emettere titoli di debito (che si pongono in termini simili all’operazione di prestito obbligazionario) sia circondata da particolari cautele.

Presupposti, limiti ed effetti dell’emissione di obbligazioni

L’emissione di obbligazioni è prevista solo per la società per azioni ma deve ritenersi ammissibile anche per la società in accomandita per azioni. La legge pone in primo luogo un limite quantitativo all’emissione di obbligazioni stabilendo che esse non possono essere emesse per un valore superiore al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio.

Tale limite non opera nei seguenti casi:

a) quando le obbligazioni siano munite di ipoteca di primo grado su immobili della società

b) quando siano emesse da banche

c) quando siano emesse da società quotate

d) quando la sottoscrizione delle obbligazioni venga effettuata da un investitore soggetto a vigilanza prudenziale e quindi particolarmente qualificato che a sua volta può trasferirle a soggetti non investitori professionali rispondendo nei suoi confronti della solvenza della società.

Il rapporto che deve sussistere inizialmente tra capitale e riserve da un lato e ammontare complessivo del prestito obbligazionario dall’altro deve sussistere per tutta la durata del prestito con la conseguenza che il capitale non può essere ridotto e le riserve non possono essere distribuite se tale rapporto non risulta più rispettato. La emissione delle obbligazioni se la legge o lo statuto non dispongono diversamente deve essere deliberata dagli amministratori, il verbale della deliberazione deve essere redatto da un notaio e depositato nel registro delle imprese. Le obbligazioni sono rimborsabili gradualmente sulla base di un piano di ammortamento e al rimborso si procede tramite sorteggio da effettuarsi (a pena di nullità) in presenza del rappresentante comune o di un notaio.

Organizzazione giuridica degli obbligazionisti: assemblea e rappresentante comune

L’assemblea degli obbligazionisti può essere convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune, di loro iniziativa o su richiesta di una certa percentuale di obbligazionisti e delibera in merito alle materie di interesse comune, nomina e revoca il rappresentante comune determinandone anche il compenso, sulle modificazioni delle condizioni del prestito ( in questo ultimo caso l’assemblea delibera anche in seconda convocazione con il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentano almeno la metà delle obbligazioni in circolazione).

Il rappresentante comune (che può essere nominato anche tra i non obbligazionisti) dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile, e deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, tutelare gli interessi comuni nei confronti della società, ed ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti. Egli deve assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni è può assistere alle riunioni della assemblea dei soci.

Come abbiamo detto l’organizzazione giuridica della collettività degli obbligazionisti non preclude l’azione di individuale dell’obbligazionista a meno che essa non si ponga in contrasto con le deliberazioni regolarmente prese dall’assemblea che sono vincolanti per tutti. Pertanto l’azionista singolo potrà fa valere i diritti che competono personalmente a lui e che non potrebbero essere tutelati dall’azione collettiva ma potrà far valere anche individualmente quegli interessi comuni per i quali l’azione degli organi non sia intervenuta,.

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