Le azioni di risparmio

Tra le categorie speciali di azioni ci sono anche le azioni di risparmio. Esse, insieme alle azioni privilegiate a voto limitato previste dalla disciplina previgente, hanno lo scopo di incentivare l’investimento in azioni offrendo ai risparmiatori titoli meglio rispondenti ai loro specifici interessi. Possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi della CEE. Non possono superare la metà del capitale sociale.

Con le azioni di risparmio la distinzione tra azionisti imprenditori e azionisti risparmiatori trova pieno riconoscimento legislativo: le azioni di risparmio infatti, sono del tutto prive del diritto di voto. Esse si differenziano dalle azioni senza voto emesse dalle società non quotate, per il fatto che devono essere necessariamente dotate di privilegi di natura patrimoniale, anche se sotto tale profilo l’attuale disciplina ha profondamente modificato quella originaria. A differenza delle altre azioni possono essere emesse al portatore; assicurano l’anonimato e può essere previsto il diritto di conversione in azioni ordinarie dopo un certo tempo.

Come già detto sono prive del diritto di voto nelle azioni ordinarie e straordinarie. Di esse perciò non si tiene conto dei relativi quorum costitutivi o deliberativi. Ai titolari di tali azioni è escluso il diritto di intervento in assemblea ed il diritto di impugnare le delibere assembleari invalide, poiché, dopo la riforma del 2003 l’esercizio di tali diritti è stato riservato agli azionisti con diritto di voto.

Gli azionisti di risparmio conservano però tutti gli altri diritti amministrativi delle azioni ordinarie non collegati per legge al diritto di voto (ex: diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea e di attivare il controllo giudiziario sulla gestione). Non è infatti contestabile che anche gli azionisti di risparmio sono soci; perciò la loro posizione deve essere equiparata a quella degli azionisti ordinari.

L’attuale disciplina, del 1998, applicabile anche alle azioni di risparmio precedentemente emesse, si limita a stabilire che le azioni di risparmio sono dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale e che l’atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio. La disciplina delle azioni di risparmio prevede un organizzazione di gruppo per la tutela degli interessi comuni, che in parte ricalca quella per gli obbligazionisti.

 

Le azioni a favore dei prestatori di lavoro

L’articolo 2349 consente l’assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti delle società o di società controllate da attuarsi mediante un articolato procedimento: gli utili sono imputati a capitale e, per l’importo corrispondente, la società emette speciali categorie di azioni che vengono assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro. Per queste azioni, la società può stabilire norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. La società può escludere o limitare il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni a pagamento di nuova emissione, per offrire le stesse in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società controllate o controllanti. Inoltre, con delibera dell’assemblea straordinaria, la società può assegnare ai propri dipendenti o ai dipendenti di società controllate strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni.

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