Lo stato patrimoniale, indicando gli elementi attivi e passivi con i rispettivi valori, ha la funzione di rappresentare in modo statico la consistenza patrimoniale della società al termine dell’esercizio.
Le voci fondamentali sono (art. 2424 co. 1):
- per l’attivo:
- i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti, nel caso vi siano azioni non ancora interamente liberate.
- le immobilizzazioni, distinte in:
- immateriali (es. costi di impianto, costi di ricerca, costi di pubblicità).
- materiali (es. terreni, fabbricati, macchinari).
- finanziarie (es. partecipazioni in imprese controllate, collegate o controllanti).
Si presumo immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente (art. 2424 bis co. 1) e le partecipazioni in altre imprese la cui misura consenta l’esercizio di almeno 1/5 dei voti nell’assemblea ordinaria (co. 2).
- l’attivo circolante, distinto in:
- rimanenze (es. materie prime).
- crediti, con distinta indicazione a seconda che debitori siano clienti, imprese controllate, collegate o controllanti.
- attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (es. partecipazioni in altre imprese).
- disponibilità liquide (es. depositi bancari, assegni, danaro).
- i ratei e risconti attivi.
- per il passivo:
- il patrimonio netto, costituito dal capitale, dalla riserva da sovrapprezzo delle azioni, dalle riserve di rivalutazione, dalla riserva legale, dalle riserve statutarie, dalla riserva azioni proprie in portafoglio e da eventuali altre riserve, dagli utili (o perdite) portati a nuovo (da precedenti esercizi) e dall’utile (o perdite) dell’esercizio stesso. L’indicazione del capitale al passivo (lett. A) non può sorprendere: dato che il conferimento è iscritto all’attivo, infatti, il corrispondente capitale, permettendo un controbilanciamento, è iscritto al passivo.
- i fondi per rischi e oneri (debiti potenziali).
- il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (t.f.r.).
- i debiti, distinti analiticamente per categorie di creditori e con indicazione separata degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.
- i ratei e risconti passivi.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate (direttamente o indirettamente), distinguendo a seconda (co. 2):
- del tipo (es. fideiussioni, avalli).
- se siano prestate a favore di imprese controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo.
I ratei e risconti sono indicati tanto all’attivo quanto al passivo perché rappresentano operazioni non chiuse nell’esercizio: spese o di incassi fatti nell’esercizio che, per competenza, interessano anche uno o più esercizi successivi (es. affitto di un locale con pagamento anticipato per più anni).
In generale possiamo dire che:
- si ha un ratei quando un credito/ debito viene ripartito su più esercizi.
- si ha un risconto passivo quando l’intero credito/ debito viene trasferito ad un altro esercizio.
L’esistenza di patrimoni destinati comporta la necessità di evidenziare separatamente in bilancio i beni e i rapporti ad essi inerenti (art. 2447 septies richiamato dall’art. 2424 co. 4).