La disciplina della società per azioni ha subito dal 1942 numerosi interventi legislativi sotto la spinta di una duplice esigenza:
a) quella di dare risposta ai problemi che il codice del 1942 non aveva saputo, voluto o potuto risolvere;
b) quella di dare attuazione alle numerose direttive emanate dalla comunità economiche europea per l’armonizzazione della disciplina azionaria delle società di capitali.
Il movimento di riforma è iniziato nel 1974 e poi è proseguito fino a sfociare nel 1998 e successivamente nel 2003 nella riforma della disciplina delle società di capitali non quotate e nel 2005 nella legge sulla tutela del risparmio.
Le novità sono:
A) è stato posto un freno al proliferare di minisocietà per azioni con capitale del tutto irrisorio. Fenomeno questo determinato dal fatto che il codice del 1942 fissava in un milione di lire il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione e l’inflazione monetaria aveva reso del tutto irrisoria tale somma. Il capitale sociale minimo per la costruzione della società per azioni è stato portato a 200 milioni di lire nel 1977 ed elevato oggi a 120 mila euro. ( Diecimila euro per le srl).
B) si è preso atto che la disciplina dettata dal codice del 1942 è inidonea ad assicurare il corretto funzionamento delle società per azioni che fanno appello sistematico al pubblico risparmio. E con una serie di interventi legislativi si è dettata una specifica disciplina per le società con azioni quotate in borsa.
Un primo intervento si è avuto nel 1974: vi è stata la possibilità di emettere una particolare categoria di azioni ( le azioni di risparmio) prive del diritto di voto e privilegiate sotto il profilo patrimoniale; certificazione dei bilanci da parte di un’autonoma società di revisione; e istituzione di un organo pubblico di controllo diretto a garantire la completezza e la veridicità dell’informazione societaria, la Consob.
Un secondo intervento riformatore si è poi avuto nel 1998: l’obiettivo di incentivare l’afflusso del risparmio gestito verso le società quotate, nonché di valorizzare il ruolo attivo degli investitori istituzionali come correttivo del prepotere dei gruppi di comando minoritaria, costituisce il motivo ispiratore di fondo della riforma culminata nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf) emanato con il d.lgs. 24-2-1998, n. 58, che ha mandato in pensione la previgente normativa in materia.
C) l’esigenza di modernizzare la disciplina delle società per azioni non quotate e delle altre società di capitali ha portato da ultimo ad una riforma organica del disciplina generale delle società di capitali (d.lgs.17-1-2003, n.6).
Obiettivo di fondo della riforma è quello di semplificare la disciplina delle società di capitali e di ampliare lo spazio riconosciuto l’autonomia statuaria al fine di favorire la crescita e la competitività delle imprese italiane anche su mercati internazionali dei capitali.