Un’altra differenza rispetto alla disciplina della s.p.a. è data dal ricorso alla polizza assicurativa o alla fideiussione bancaria, con riferimento a due frangenti (art. 2464):

  • la sostituzione del versamento del venticinque percento del conferimento in denaro in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo (co. 4).
  • il supporto dei conferimenti d’opera e servizi (co. 6).

L’art. 2464 co. 4, sancito l’obbligo del versamento del venticinque percento contestualmente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, dispone che il versamento può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio. Tale comma vuole evidentemente agevolare la partecipazione alla costituzione di questo tipo di società anche a soggetti che si trovino a non disporre, al momento, delle somme necessarie. Restano comunque aperti vari problemi: l’inadeguatezza di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria a consentire l’operatività imprenditoriale, infatti, resta di tutta evidenza.

L’interrogativo più grave, comunque, attiene all’ambigua natura di questi strumenti sostitutivi: mentre il co. 4 parla di sostituzione del versamento del venticinque percento, infatti, il co. 6 li presenta come una modalità del conferimento.

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