L’ipotesi della mora del socio nell’esecuzione dei versamenti delle ulteriori somme dovute, oltre il venticinque percento versato all’atto della sottoscrizione dell’atto costitutivo, viene disciplinata dall’art. 2466. La procedura, in particolare, attraversa le seguenti tappe:

  • gli amministratori diffidano (con una raccomandata con ricevuta di ritorno) il socio ad eseguire il versamento nel termine di trenta giorni (co. 1).
  • decorso inutilmente questo termine, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere un’azione esecutiva contro il socio, possono (co. 2):
    • vendere la quota (a rischio e pericolo del socio moroso) agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione.
    • (in mancanza di offerte) vendere la quota all’incanto, aprendo così le porte all’entrata di terzi in società.
    • in mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse e riducendo il capitale in misura corrispondente all’entità della partecipazione (co. 3).

Queste disposizioni si applicano anche nel caso che per qualsiasi motivo siano scadute o divengano insufficienti la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate in sostituzione del versamento del venticinque percento o per eseguire un conferimento d’opera o di servizi. Resta comunque salva la possibilità per il socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo in denaro (co. 5).

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