La previsione dei limiti massimi alla partecipazione di ciascun socio e di limiti alla libera circolazione delle azioni, sommati i limiti posti per la distribuzione degli utili, frapponevano in passato vistosi ostacoli. Ostacoli che erano solo in parte superati con il diffuso ricorso a finanziamenti a titolo di prestito dei soci.

Significativa innovazione al riguardo sono state introdotte dalla legge 31-1-1992, n. 59. Sono stati elevati limiti massimi della partecipazione ciascun socio; l’nel contempo sono state consentite nuove e piĂą incentivanti forme di raccolta del capitale di rischio con la previsione della figura dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa.

La figura dei soci sovventori, in passato prevista solo per le mutue assicuratrici, consenta la raccolta di capitale di rischio anche fra soggetti sprovvisti degli specifici requisiti soggettivi richiesti per partecipare all’attivitĂ  mutualistica.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentate da azioni (o quote) nominative liberamente trasferibili.

Sono poi introdotte regole volte ad evitare che soci sovventori prendano il sopravvento nella gestione della societĂ .

Le azioni di partecipazione cooperativa costituiscono una particolare categoria di azioni. Possono essere messe per ammontare non superiore al valore delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesso al portatore, se interamente liberate. Sono quindi liberamente trasferibili e godono dell’anonimato.

Esse sono privilegiate sotto il profilo patrimoniale in quanto:

a) assicurano l’ex lege una partecipazione agli utili maggioritaria del 2% rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci cooperatori;

b) hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale, in sede di scioglimento della societĂ ,

c) le perdite incidono sulla stessa solo per la parte che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

Alle societĂ  cooperative è stata di recente consentita anche l’emissione di obbligazioni per la raccolta di capitale di prestito.

La riforma del 2003 ha consentito tutte societĂ  cooperative l’emissione di strumenti finanziari secondo disciplina prevista per le societĂ  per azioni ( art. 2526 ).

Le cooperative che hanno optato per la disciplina della Srl possono offrire strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione ” solo ad investitori qualificati”.

 

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