Il finanziamento è più che mai centrale nell’impresa organizzata in forma di società per azioni, e non è un caso che, con la riforma, il legislatore abbia teso a moltiplicare la gamma degli strumenti attraverso i quali la società per azioni possa fare appello ai finanziatori. Tali strumenti si dividono in tre categorie:

  • le azioni.
  • le obbligazioni.
  • gli strumenti finanziari (introdotti dalla riforma).

All’interno di tali categorie, tuttavia, la legge consente un’ampia possibilità di differenziazione, non solo prevedendo varie sottocategorie, ma anche lasciando amplissima autonomia agli statuti nella concreta configurazione di tali forme. L’offerta di sottoscrizione che il risparmiatore si trova davanti, quindi, finisce per costituire un ventaglio di scelte che vanno dal massimo coinvolgimento anche nell’organizzazione corporativa (azioni ordinarie) fino alla semplice posizione creditoria (obbligazioni).

In linea di massima, si è sempre usato distinguere tra titoli rappresentativi di finanziamento di rischio (azioni) e titoli rappresentativi di finanziamento di credito (obbligazioni), tuttavia, in seguito alla riforma, i contorni di queste due categorie hanno cominciato a perdere di certezza.

Occorre notare come, attraverso questa vasta gamma di possibili fonti di finanziamento, i possessori di azioni ordinarie finiscano per gestire una ricchezza che solo in parte è stata da loro conferita, così che, in alcuni casi, essi si trasformano in gestori di patrimoni altrui. Il legislatore ha sempre teso a limitare questo fenomeno, ravvisandovi, in linea di principio, un effetto distorsivo di quello che è il profilo causale societario, e prescrivendo il rispetto di una certa proporzione tra azioni ordinarie e strumenti diversi (es. azioni prive di voto, azioni a voto limitato, obbligazioni).

Attualmente il limite:

  • per le azioni prive di diritto di voto o a voto limitato è rappresentato dalla metà del capitale.
  • per le obbligazioni è rappresentato da una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultati dall’ultimo bilancio (art. 2412).
  • per gli strumenti finanziari non è in nessun modo previsto (incoerenza).
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