La seconda ipotesi dell’art. 2447 bis (lettera b) è quella che, in un contratto di finanziamento diretto ad uno specifico affare, sia pattuita la destinazione in via esclusiva di tutti o parte dei proventi dell’affare stesso al rimborso del finanziamento in questione (art. 2447 decies co. 1). L’art. 2447 decies co. 2, in particolare, indica tutti gli elementi che il contratto di finanziamento deve in questo caso contenere (es. elementi atti all’identificazione dell’affare e alla valutazione delle sue prospettive, beni strumentali necessari alla realizzazione dell’operazione). Oggetto di destinazione sono i proventi dell’affare in un arco di tempo limitato. Se in tale spazio temporale gli utili prodotti risultano insufficienti a soddisfarlo, tuttavia, il creditore non può pretendere più nulla.

L’effetto della separazione patrimoniale è che:

  • gli altri creditori sociali non possono aggredire i proventi dell’operazione, i frutti di essi e gli investimenti (co. 4), né possono escutere i beni strumentali indicati in contratto come necessari alla realizzazione dell’operazione (co. 5).
  • il finanziatore può rivalersi soltanto su questo patrimonio, a meno che la società non abbia offerto altre garanzie per il rimborso del finanziamento stesso (co. 4).

Tale effetto, comunque, ai sensi del co. 3, presuppone l’adempimento di due condizioni:

  • una copia del contratto deve essere stata depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese.
  • la società deve aver adottato sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell’affare e a tenerli separati.

Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la prosecuzione dell’operazione cessano le limitazioni di cui al co. 5 e il finanziatore ha diritto di insinuarsi al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai co. 3 e 4 (co. 6). Di tale norma, tuttavia, non si comprende il riferimento al netto delle somme. In generale, comunque, si ritiene che si sia voluto alludere non solo alle somme eventualmente già riscosse (ovvio), ma anche alla possibilità che si mantenga la separatezza sulle somme costituenti i proventi, i loro frutti e gli investimenti in questione, se ed in quanto sussistano al momento del fallimento, così che la sottoposizione al concorso potrà essere fatta soltanto per la parte del credito non coperta dalle somme oggetto di prededuzione.

Il finanziamento non potrà essere rappresentato da titoli destinanti alla circolazione, a meno che non si rientri tra le ipotesi di cartolarizzazione previste dalla legge (co. 7).

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