Il giudice di appello può conoscere e giudicare intorno allo stesso rapporto sostanziale controverso in primo grado. Le parti, peraltro, hanno discrezionalmente la possibilità di restringere o ampliare l’oggetto del giudizio di appello. L’oggetto del giudizio di appello si determina attraverso:

  • i motivi specifici di impugnazione;
  • la proposizione di domande e di eccezioni non accolte in primo grado;
  • la proposizione di nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove;
  • le modificazioni della domanda di primo grado.

Le parti, come hanno il potere di limitare l’oggetto del giudizio di appello rispetto a quello del giudizio di primo grado, allo stesso modo possono ampliare il thema probandum ed il thema decidendum del giudizio di appello, ma solo entro termini specifici:

  • non possono proporsi domande nuove (art. 345 co. 1), motivo per cui, qualora questo non avvenga, il giudice deve dichiararle inammissibilità di ufficio. Per esigenze di economia dei giudizi possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti (per lo stesso fatto illecito) dopo la sentenza stessa (eccezione). In appello è proponibile la domanda di restituzione di quanto corrisposto a seguito di esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado;
  • non possono proporsi eccezioni nuove non rilevabili anche di ufficio(co. 2). Il legislatore segue la stessa regola adottata per le eccezioni nel giudizio di primo grado:
    • le eccezioni in senso stretto, essendo precluse in primo grado oltre il termine di cui all’art. 167 co. 2, sono improponibili in appello;
    • le eccezioni in senso lato, potendo essere proposte durante tutto il giudizio di primo grado, sono proponibili dalle parti anche per la prima volta in appello;
    • non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono prodursi nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (co. 3) (eccezione). Si aggiunge poi che può sempre deferirsi il giuramento decisorio :
      • la libera ammissibilità della produzione in appello di nuovi documenti è stata espressamente esclusa dalla l. n. 69 del 2009 che ha al divieto di ammettere nuovi mezzi di prova ha aggiunto anche il divieto di prodursi nuovi documenti ;
      • la subordinazione dell’ammissibilità di nuovi mezzi di prova alla dimostrazione di non averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa non imputabile non è altro che l’applicazione al giudizio di appello della rimessione in termini prevista dall’art. 184 bis (precisazione superflua);
      • riguardo alle prove costituende, l’art. 345 co. 3 finisce per incardinarsi sul requisito dell’indispensabilità. A detta di Proto Pisani definire cosa debba intendersi per indispensabilità è praticamente impossibile. L’esigenza che il processo sia strumento di giustizia e che le preclusioni probatorie non siano tali da impedire questo risultato, tuttavia, inducono ad attribuire questo significato al requisito dell’indispensabilità: un mezzo di prova è indispensabile quando sia diretto a provare un fatto (rilevante) la cui esistenza o inesistenza sia stata dichiarata nella sentenza di primo grado non sulla base del meccanismo probatorio, ma sulla base della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova . Questa ricostruzione sembra essere l’unico tentativo di razionalizzare un requisito altrimenti completamente arbitrario
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