tra il divieto e l’ammissione incondizionata di nuove prove non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre definirsi il giuramento decisorio. Il divieto di nova colpisce anche le deduzioni probatorie.

  • sono ammessi i mezzi che il giudice d’appello ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. Sono esercitabili d’ufficio quei poteri il cui mancato esercizio porterebbe a risolvere la causa soltanto sulla base delle regole dell’onere della prova. Il principio dell’iniziativa istruttoria del giudice vale nel processo d’appello anche con riferimento ai mezzi di prova ammissibili in primo grado solo ad istanza di parte ma la sua operatività è drasticamente circoscritta dal carattere eccezionale della nuova istruttoria. È indispensabile l’acquisizione di un fatto tale da giustificare la conferma o la riforma della sentenza. Il giudice d’appello non può ammettere né le prove dedotte su nuovi fatti né quelle che vertono sugli stessi fatti. I nuovi mezzi di prova preclusi in appello sono dunque più semplicemente tutti quelli non proposti in primo grado.
  • Sono ammessi anche i mezzi di prova che la parte non abbia potuto proporre prima per causa ad essa imputabile
  • il giudice d’appello potrà ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti in primo grado ed erroneamente esclusi dal giudice come inammissibili o irrilevanti sempre che non li ritenga superflui sulla scorta delle altre prove già assunte. Non potrà tuttavia ammettere i mezzi di prova rispetto ai quali la parte sia stata dichiarata decaduta a sensi dell’art.208.
  • Il giuramento decisorio può essere deferito anche in appello
  • il giudice d’appello potrà anche disporre il giuramento suppletorio o quello estimatorio.
  • I termini per il completamento delle deduzioni istruttorie non concessi prima della rimessione in decisione in primo grado per la pronunzia poi riformata saranno assegnati dal giudice d’appello con ordinanza. L’istruttoria si svolgerà dunque secondo le regole dettate per il processo di primo grado. Per la produzione di nuovi documenti, la Suprema Corte è intervenuta stabilendo che il regime tra le prove costituende e quelle precostituite debba essere agli effetti in esame equiparato e subordinato così la produzione di nuovi documenti in appello alla ricorrenza di una delle specifiche condizioni di ammissibilità sopra evidenziate.
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