L’ammissione deve essere pronunciata con un’ordinanza che determini anche le modalità dell’assunzione. Ed infatti il giudice d’appello se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli art.191 e seguenti. Quando la prova è disposta d’ufficio il giudice deve dare termine alle parti per dedurre i mezzi di prova necessari in relazione a quelli ammessi, pronunciare sulla loro ammissione e procedere poi all’assunzione.

Il giudice d’appello potrà disporre la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado quando la prova sia stata invalidamente assunta e la sua acquisizione appaia necessaria e quando non ritenga di adeguarsi alla valutazione compiuta dal giudice di primo grado delle prove da lui assunte. Tale rinnovazione evita il giudizio sulle carte e consente di rispettare la il canone dell’oralità. Il giudice quando decide questioni preliminari di merito o pregiudiziali processuali senza definire il giudizio può impartire distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.

Può verificarsi anche l’ipotesi inversa, dove è stato proposto appello immediato contro una sentenza non definitiva. Il giudice di primo grado può disporre che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio d’appello ma solo su istanza concorde delle parti e qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata. Le parti dovranno riassumere il processo dinanzi al giudice di primo grado entro il limite perentorio di 6 mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull’appello immediato che ha dato luogo alla sospensione.

Questa regola opera se la sentenza non definitiva sia stata confermata e non riformata con una sentenza definitiva che ha eliminato la possibilità di prosecuzione dell’istruttoria in primo grado. La separazione dei temi di prova tra il primo e il secondo grado del giudizio comporta che il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni rispetto alle quali il giudice di primo grado non definendo il giudizio abbia disposto con separata ordinanza la prosecuzione dell’istruzione.

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