L’art. 183 co. 5 dispone che nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269 co. 3. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni precedentemente formulate . In particolare:

  • nel corso della prima udienza l’attore ha piena possibilità di replica alle difese articolate dal convenuto nella comparsa di risposta. Può quindi proporre domanda riconvenzionale, domanda di accertamento ex art. 34 ed eccezioni che siano conseguenza delle difese del convenuto. A fronte della replica dell’attore, il convenuto può a sua volta controreplicare alla replica dell’attore, ma la controreplica del convenuto può consistere solo nella proposizione di eccezioni che siano conseguenza della replica dell’attore e non anche nella proposizione di domande. Alla controreplica del convenuto l’attore ha a sua volta facoltà di replica a livello di sole eccezioni, e così teoricamente all’infinito (art. 24 co. 2 Cost.);
  • nel corso della prima udienza l’attore ha possibilità di chiamare un terzo ai sensi dell’art. 106, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto (es. convenuto eccepisce che il titolare passivo del rapporto obbligatorio non è lui ma un terzo). A differenza del punto precedente, in questo caso, il diritto di chiamare in causa un terzo non è esercitabile liberamente ma è sottoposto alla preventiva autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 269 co. 3;
  • nel corso della prima udienza le parti possono precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate. La precisazione si distingue dalla modificazione perché è mero chiarimento che non comporta alcuna modifica dell’oggetto mediato o immediato della domanda. Occorre sottolineare che questo è l’ultimo momento utile per modificare domande, eccezioni e conclusioni, dal momento che in sede di rimessione della causa al collegio le parti possono precisare le conclusioni nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183 . Tale modifica, peraltro, non è subordinata all’autorizzazione del giudice.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento