L’ aumento del capitale non è regolato in via di massima in maniera molto difforme da come nelle spa. E’ consentito però che l’ atto costitutivo disponga regole particolari.

a) Anzitutto l’ atto costitutivo può attribuire stabilmente agli amministratori la competenza a decidere sull’ aumento del capitale sociale (art. 2481.1). La decisione degli amministratori di aumento del capitale deve essere redatta da notaio e depositata e iscritta ai sensi dell’ art. 2436.

b) L’ atto costitutivo può prevedere che l’ aumento (a meno che non si inserisca in un processo di ricostruzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale) possa essere attuato con offerta, totale o parziale, delle quote di nuova emissione a terzi anzichè ai soci (con implicita esclusione del loro diritto di opzione), fermo restando il diritto di recesso del socio dissenziente alla decisione di aumento (art. 2481.1bis). Il socio dunque non può impedire l’ ingresso di estranei nella platea sociale, ove così l’ atto costitutivo preveda; ma gli è garantita l’ uscita della società ove non sia d’ accordo per un siffatto allargamento della platea sociale.

La decisione di aumento di capitale deve comunque prevedere le modalità e il termine, mai inferiore a 30 gg, entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione dai soci o dai terzi, e ancora l’ eventuale sovrapprezzo. La decisione può consentire che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta in seconda battuta da altri soci o da terzi, stabilendone le modalità (art. 2481.2 bis), e può inoltre prevedere che l’ aumento si perfezioni anche parzialmente, vale a dire nell’ importo sottoscritto, in prima o anche in seconda battuta, entro un determinato termine (art. 2481.3 bis).

I sottoscrittori dell’ aumento di capitale in denaro devono versare, all’ atto della sottoscrizione, almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e l’ intero sovrapprezzo, se previsto. Il versamento della parte di capitale sottoscritta deve tuttavia avvenire per l’ intero quando provenga dall’ unico socio. I conferimenti in natura sono ammessi. Si ripete al riguardo la disciplina stabilita dall’ art. 2464. Gli amministratori devono depositare presso il registro delle imprese attestazione di esecuzione dell’ aumento di capitale entro 30 gg dall’ avvenuta sottoscrizione.

L’ art. 2481.2 stabilisce che la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti, ai sensi dell’ atto costitutivo o di sua modifica, non siano stati eseguiti.

La riduzione del capitale sociale fino al minimo prescritto di 10.000 euro può essere liberamente decisa dai soci, autonomi nel dimensionare l’ investimento nell’ impresa comune. Potrà avvenire quando i conferimenti sono eseguiti, ed allora per rimborso delle quote pagate; o quando conferimenti non sono ancora interamente eseguiti, mediante liberazione del socio dall’ obbligo di versamento ancora dovuto. Si usa parlare, in tali ipotesi, di riduzione “reale” del capitale sociale. La tutela delle ragioni dei creditori è conservata, ma richiede una loro iniziativa.

Nel termine di 90 gg dalla iscrizione nel registro delle imprese, infatti, può proporre opposizione davanti al tribunale, asserendo che le ragioni dei creditori troverebbero pregiudizio (art. 2482.2), chiunque vanti credito da data precedente quella dell’ iscrizione della delibera nel registro delle imprese. L’ opposizione non blocca tuttavia in maniera insuperabile l’ esecuzione della delibera: il Tribunale adito infatti, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio lamentato dal creditore opponente, oppure quando la società presti “idonea garanzia”, può ordinare l’ esecuzione della riduzione di capitale malgrado l’ opposizione (art. 2482.3).

La riduzione del capitale sociale può avvenire anche per perdite. Possono verificarsi 3 ipotesi: che le perdite di patrimonio netto incidano sul capitale per meno di un terzo dello stesso; che invece incidano per oltre un terzo dello stesso; che siano di ammontare tale da portarne la consistenza al di sotto del minimo legale.

a) Nella prima ipotesi la riduzione di capitale non è prescritta, a legittimata. Trova ragione in un’ istanza di trasparenza nella espressione della situazione patrimoniale della società, e nella convenienza dei soci a vedere allineato l’ ammontare del capitale nominale alla dimensione del patrimonio netto, altrimenti non potendosi distribuire utili fin quando per accantonamento degli stessi il capitale non risulti reintegrato nell’ ammontare originario (art. 2478.5 bis).

b) Nella seconda ipotesi la riduzione di capitale è prescritta, ma in termini non perentori. Le perdite potranno dipendere da congiunture passeggere, oppure iniziative imprenditoriali possono dare affidamento quanto al superamento della (momentanea) difficoltà. La situazione va quindi anzitutto rappresentata con indicazione dell’ evoluzione in atto. L’ art. 2482.1 bis dispone perciò la convocazione senza indugio dell’ assemblea da parte degli organi competenti, previa sottoposizione ai soci una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, tramite deposito presso la sede della società per 8 giorni prima della riunione dell’ assemblea, salva diversa disposizione dell’ atto costitutivo. La relazione degli amministratori deve essere accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale o del revisore se nominati. In sede di riunione assembleare inoltre gli amministratori dovranno darne conto dei fatti di rilievo verificatisi dopo la redazione della relazione, soprattutto per avvertire di eventuali miglioramenti o peggioramenti dell’ andamento imprenditoriale e/o della congiuntiva generale (art. 2482.3 bis).

I soci potranno così consapevolmente o deliberare subito la riduzione di capitale, o posporre la decisione alla chiusura dell’ esercizio successivo. Se infatti entro l’ esercizio successivo quello in cui la perdita si è manifestata questa diminuisce in termini tali da non incidere più sul capitale per oltre un terzo dell’ ammontare dello stesso, il problema può dirsi superato.

Se invece la perdita non è diminuita nei termini suddetti, la modifica dell’ atto costitutivo non più dilazionabile, e l’ assemblea convocata per l’ approvazione del bilancio deve deliberare la riduzione del capitale nominale “in proporzione delle perdite accertate”, cioè delle perdite risultanti dal bilancio subito prima approvato. La delibera è dovuta. Se i soci non deliberano, su richiesta degli amministratori o dei sindaci o dei revisori, o anche “su istanza di qualsiasi interessato” (art. 2482.5 bis), il tribunale è tenuto a disporre la riduzione del capitale “in ragione delle perdite risultanti” dal bilancio.

c) Se la perdita è tale che il valore del patrimonio si riduce al di sotto del minimo legale prescritto per il capitale sociale, la modifica dell’ atto costitutivo e le operazioni conseguenti assumono subito carattere di imperatività.

 

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