Versamenti in conto capitale
I versamenti in conto capitale, configurando una sorta di finanziamento dell’impresa sociale, sono eseguiti con il dichiarato obiettivo di anticipare quei versamenti che comunque i soci avrebbero fatto in occasione di una programmata e prossima deliberazione di aumento del capitale.
Tali versamenti non sono da considerare tra le passività sociali (come prestiti) ai fini dell’apprezzamento della solvenza della società e neppure per determinare se vi sia stata una perdita di capitale in rapporto all’obbligo della sua riduzione.
Riduzione effettiva di capitale
Come detto, anche la riduzione del capitale può essere effettiva o nominale. La riduzione effettiva, in particolare, può aver luogo:
- come dispone l’art. 2445:
- mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.
- mediante rimborso del capitale ai soci.
- in un’altra modalità, rappresentata dall’annullamento di azioni proprie già legittimamente possedute o a tal fine espressamente acquistare sul mercato in esecuzione di una deliberazione assembleare che disponga la riduzione del capitale attraverso questa modalità (art. 2357 bis n. 1).
Vista la diffidenza con cui la legge guarda a questa riduzione di mezzi finanziari durante la vita della società, essa dispone che:
- la riduzione deve rispettare il minimo di capitale.
- la riduzione deve rispettare la proporzione rispetto all’ammontare delle obbligazioni eventualmente emesse ed ancora in circolazione.
- l’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione (avviso di comunicazione motivato) (art. 2445 co. 2).
- la riduzione deve essere effettuata con modalità tali che le proprie azioni eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano 1/10 del capitale sociale.
- la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (co. 3).
L’opposizione produce l’effetto di sospendere l’esecuzione della deliberazione, tuttavia il tribunale può consentire ugualmente l’esecutività della riduzione quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori (co. 4).
Diverso è il caso della riduzione conseguente all’annullamento delle azioni illegittimamente acquistate o possedute, che, in quanto obbligatoria, è assimilabile alla riduzione nominale, ipotesi nella quale i creditori restano privi di difese.
Il rimborso ai soci, o la loro liberazione da ulteriori versamenti, comporta la necessità di ridurre il valore nominale delle azioni in circolazione. Volendo mantenere intatto il valore nominale occorrerà procedere al loro raggruppamento, riducendone il numero, con i problemi che una simile operazione può comportare per i resti.