Diversa è la situazione che si verifica quando l’aumento del capitale si attua mediante passaggio a capitale della parte disponibile delle riserve o dei fondi speciali iscritti a bilancio. In questo caso infatti non si ha variazione nel patrimonio sociale e quindi non vengono applicate le norme dirette ad assicurare la effettività dei conferimenti o che subordinano l’aumento del capitale alla esecuzione dei conferimenti precedentemente assunti.

E’ ovvio che il nuovo capitale deve essere ripartito tra i soci in proporzione alla loro partecipazione e ciò avviene nella società per azioni tramite assegnazione di azioni gratuite o mediante aumento del valore nominale delle azioni possedute mentre nelle società a responsabilità limitata rimane immutata la quota di partecipazione del socio. E’ ovvio anche che nelle società per azioni qualora sussistono diverse categorie di azioni ciascun socio debba ricevere azioni della stessa categoria di quelle possedute.

La riduzione del capitale sociale mediante riduzione del patrimonio

La riduzione del capitale sociale può avvenire con riduzione del patrimonio e quindi mediante liberazione dei soci dai versamenti ancora dovuti o mediante rimborso ai soci dei versamenti effettuati o senza riduzione del patrimonio in caso di riduzione per perdite. La prima ipotesi comportando una riduzione del patrimonio comporta una riduzione delle garanzie per i creditori e quindi non può attuarsi senza particolari cautele a garanzia di questi. La legge dispone infatti che la deliberazione di riduzione può essere attuata solo dopo 90 giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, termine concesso ai creditori per eventuale opposizione. L’opposizione sospende l’esecuzione ma il tribunale, se sono presenti idonee garanzie, può disporre che l’operazione abbia luogo in pendenza del giudizio di opposizione.

Per effetto della riduzione il capitale non può però essere portato al di sotto del limite legale previsto per il tipo di società a meno che contemporaneamente non si deliberi la trasformazione della società. Limiti particolari sono posti alle società per azioni che abbiano emesso obbligazioni e per le società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Un’altra ipotesi di riduzione del capitale sociale con riduzione del patrimonio si ha nel caso di recesso del socio e anche in questo caso la legge riconosce ai creditori la possibilità di opporsi e stabilisce che quando tale opposizione venga considerata fondata dal giudice la società si sciolga.

La riduzione del capitale sociale per perdite

La riduzione del capitale per perdite comporta l’adeguamento del capitale alla effettiva consistenza del patrimonio come conseguenza dei risultati negativi dell’attività sociale. La riduzione del capitale sociale è obbligatoria quando le perdite abbiano diminuito di oltre un terzo il capitale sociale e non siano state riassorbite nell’esercizio successivo. L’emersione di una perdita superiore al terzo infatti obbliga gli amministratori (e nella società per azioni in caso di loro inerzia il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza) a convocare l’assemblea con urgenza per i dovuti provvedimenti e devono sottoporre all’assemblea una relazione con le osservazioni dell’organo di controllo o del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti da depositare in copia nella sede della società negli otto giorni precedenti la convocazione.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l’assemblea (o il consiglio di sorveglianza) che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate e in tal caso per le società per azioni tale deliberazione è presa eccezionalmente dalla assemblea ordinaria. Qualora le azioni siano prive di valore nominale la riduzione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione. Qualunque sia l’organo che l’ha adottata la deliberazione di riduzione del capitale per perdite deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese.

Se non viene deliberata la riduzione vi può provvedere il tribunale su richiesta dell’ organo di controllo o l’organo incaricato della revisione dei conti. Se in conseguenza della perdita superiore ad un terzo il capitale scende al di sotto del limite legale deve essere convocata con urgenza l’assemblea per deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale sociale fino ad una cifra non inferiore al minimo o la trasformazione della società, in mancanza di ciò la società si scioglie Ipotesi analoga a quella della riduzione del capitale sociale per perdite si ha nel caso di morosità del socio quando non è possibile collocare le azioni o le quote del socio moroso e nel caso della società per azioni quando il valore dei beni conferiti risulti inferiore di almeno un quinto al capitale sociale sottoscritto. Anche in questi casi si deve procedere ad una corrispondente riduzione del capitale sociale.

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