Modifiche del capitale sociale

Una specifica disciplina è dettata per la modificazione dello statuto, relativo al capitale sociale: aumento e diminuzione (artt. 2438-2447). L’aumento del capitale sociale può essere reale (o a pagamento) oppure semplicemente nominale (o gratuito). Nel primo caso si ha un aumento del capitale sociale nominale e del patrimonio della società per effetto di nuovi conferimenti. Nel secondo caso si incrementa solo il capitale nominale, mentre il patrimonio della società resta invariato.

Aumento reale del capitale sociale

Con l’aumento reale del capitale sociale, la società intende procurarsi nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio; nuovi conferimenti. L’aumento reale, da perciò luogo all’emissione di nuove azioni (a pagamento). Competente a deliberare l’aumento di capitali, è l’assemblea straordinaria dei soci. Lo statuto o una successiva modifica dello stesso, possono però attribuire agli amministratori, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale. Tuttavia:

a) deve essere predeterminato l’ammontare massimo entro cui gli amministratori possono aumentare il capitale sociale;

b) la delega può essere concessa per un periodo massimo di cinque anni (art.2443). La delega è però rinnovabile. Il verbale della delibera del consiglio di amministrazione di aumento del capitale sociale deve essere redatto da un notaio.

Per quanto riguarda la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale, la deliberazione di aumento deve fissare il termine entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte.

Il diritto d’ opzione

Il diritto d’ opzione consiste nel diritto, riconosciuto dal legislatore a ciascun socio, di essere preferito, rispetto a terzi, nella sottoscrizione di nuove azioni, emesse nell’ ambito di un’ operazione di aumento del capitale sociale a pagamento. Il diritto d’ opzione spetta agli azionisti, anche privilegiati e senza voto, ed agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili: ha ad oggetto sia le azioni di qualsiasi categoria che le obbligazioni convertibili di nuova emissione.

La vera ratio della disposizione risiede nello scopo di mantenere inalterata la proporzione in cui ciascun socio partecipa al capitale ed al patrimonio sociale: difatti, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Per l’ esercizio del diritto, deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 30 gg, decorrenti dalla data della pubblicazione dell’ offerta d’ opzione nel registro delle imprese.

Coloro che esercitano il diritto d’ opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’ acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate (e cioè rispetto a quei titoli per i quali, nel termine stabilito, non sia stata esercitata l’ opzione). Il diritto d’ opzione si riconnette normalmente all’ aumento di capitale; tuttavia, in alcuni casi tassativamente indicati dall’ art. 2441, può essere escluso;

ciò avviene:

a) per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento di capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura;

b) per le deliberazioni dell’ assemblea, quando l’ interesse della società lo esige, cioè quando sussista un concreto interesse sociale che giustifichi tale sacrificio;

c) per le deliberazioni dell’ assemblea, con la maggioranza richiesta per l’ assemblea straordinaria, quando le azioni di nuova emissione debbano essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società, o di società che la controllano o che sono da essa controllate.

E’ opportuno sottolineare che, ai sensi dell’ art. 2441.7, non ricorre una vera ipotesi di esclusione del diritto d’ opzione nei casi in cui, inizialmente, la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione viene riservata a istituti bancari, ad enti o a società finanziarie soggette al controllo della CONSOB o ad altri soggetti autorizzati all’ esercizio dell’ attività di collocamento di strumenti finanziari, qualora sia previsto a loro carico l’ obbligo di offrirle, successivamente, agli stessi azionisti: in questo caso, infatti, tali enti assumono semplicemente la veste di intermediari e l’ esercizio del diritto d’ opzione dei soci viene soltanto rinviato al momento in cui i titoli rimessi in circolazione (cosiddetta opzione indiretta).

 

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