Si ha aumento effettivo quando nuova ricchezza sia apportata al patrimonio sociale e, quindi, sottoposta al vincolo nascente dalla sua destinazione a capitale. Se l’aumento sia deliberato con sovrapprezzo, il risultato è che dell’intera somma apportata al patrimonio solo una parte è imputata al capitale, mentre il resto figura evidenziano in bilancio sotto la voce riserva sovrapprezzo azioni. Conseguentemente le nuove azioni emesse in tale occasione corrispondono alla sola parte qualificata come aumento di capitale.
L’art. 2438 co. 1 pone una regola che assume i connotati di un principio di carattere generale: un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate. Se la società abbisogna di nuove disponibilità finanziarie e le azioni già emesse non sono interamente liberate, infatti, emetterne di nuove senza aver prima richiamato la percentuale mancante delle vecchie non può che esser fonte di confusione.
La violazione di questo precetto non comporta la nullità delle azioni emesse, ma comporta la responsabilità solidale degli amministratori per i danni arrecati ai soci e ai terzi. Non vengono in ogni caso meno gli obblighi assunti dai sottoscrittori delle nuove azioni improvvidamente emesse per la loro integrale liberazione (co. 2).
Salvo che la delibera di aumento del capitale preveda l’immediato integrale versamento e salva l’ipotesi che siamo in presenza di un unico azionista, la regola è che, all’atto della sottoscrizione delle nuove azioni, si debba versare almeno il venticinque percento del loro valore nominale, mentre se sia previsto un sovrapprezzo questo deve essere integralmente versato in sede di sottoscrizione (art. 2439 co. 1).
Qualora nei termini di cui all’art. 2441 l’aumento di capitale figuri non interamente sottoscritto la delibera di aumento rimane priva di effetto (cosiddetta inscindibilità dell’aumento) (co. 2). Per fare in modo che questo non accada, occorre che la delibera stessa abbia previsto questa eventualità e abbia stabilito che il capitale si debba comunque considerare aumentato del minor importo che sia stato eventualmente sottoscritto (cosiddetto aumento scindibile).
Se l’aumento del capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti, si applicano le regole relative al momento della costituzione. In questo caso, tuttavia, la cosa è resa più complessa dal fatto che il conferimento può avere per oggetto soltanto beni o crediti determinati e, quindi, appartenenti ad un dato soggetto che, con il loro conferimento, è destinato a divenire titolare di tutte o parte delle nuove azioni emesse in tale occasione. Da ciò nasce un problema di esclusione o limitazione del diritto di opzione.