Nozione e disciplina
L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine contenente la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista, presso uno qualsiasi dei recapiti indicati, una somma di denaro specificata. La sua emissione avviene dietro versamento da parte del richiedente dell’importo corrispondente.
A differenza dell’assegno bancario, esso non può essere emesso al portatore e ha la strutture del vaglia cambiario; infatti incorpora un’obbligazione diretta di pagamento da porte della banca emittente. L’emissione dell’assegno circolare è subordinata ad una serie di condizioni di regolarità; al riguardo è previsto che:
- L’emissione di assegni circolari è consentita solo alle banche specificatamente autorizzate dalla Banca d’Italia;
- La banca può emettere assegni circolari solo per le somme che siano presso di essa disponibili al momento dell’emissione (versamento in contanti o contestuale addebito sul conto corrente del richiedente);
- La banca autorizzata ad emettere assegni circolari deve costituire, presso la Banca d’Italia, una cauzione di titoli in garanzia degli stessi.
Costituiscono invece requisiti formali di validità:
- La denominazione di assegno circolare;
- La promessa incondizionata di pagare a vista;
- L’indicazione del prenditore;
- La data e il luogo nel quale l’assegno è stato emesso;
- La sottoscrizione della banca emittente.
Non è più richiesta l’indicazione del luogo di pagamento, in quanto è pagabile in tutti i recapiti (filiale, agenzia etc.) della banca emittente. L’assegno circolare comporta un obbligazione cartolare diretta e principale della banca emittente.
Ad esso si applica, quasi conformemente, la disciplina del vaglia cambiario; disposizioni particolari risultano le seguenti:
- L’assegno circolare deve essere presentato per l’incasso entro 30 giorni, pena la decadenza dall’azione di regresso contro il girante;
- L’azione contro l’emittente si prescrive entro 3 anni dall’emissione.