Nozione e disciplina

L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine contenente la promessa incondizionata  della banca emittente di pagare a vista, presso uno qualsiasi dei recapiti indicati, una somma di denaro specificata. La sua emissione avviene dietro versamento da parte del richiedente dell’importo corrispondente.

A differenza dell’assegno bancario, esso non può essere emesso al portatore e ha la strutture del vaglia cambiario; infatti incorpora un’obbligazione diretta di pagamento da porte della banca emittente. L’emissione dell’assegno circolare è subordinata ad una serie di condizioni di regolarità; al riguardo è previsto che:

  • L’emissione di assegni circolari è consentita solo alle banche specificatamente autorizzate dalla Banca d’Italia;
  • La banca può emettere assegni circolari solo per le somme che siano presso di essa disponibili al momento dell’emissione (versamento in contanti o contestuale addebito sul conto corrente del richiedente);
  • La banca autorizzata ad emettere assegni circolari deve costituire, presso la Banca d’Italia, una cauzione di titoli in garanzia degli stessi.

 Costituiscono invece  requisiti formali di validità:

  • La denominazione di assegno circolare;
  • La promessa incondizionata di pagare a vista;
  • L’indicazione del prenditore;
  • La data e il luogo nel quale l’assegno è stato emesso;
  • La sottoscrizione della banca emittente.

Non è più richiesta l’indicazione del luogo di pagamento, in quanto è pagabile in tutti i recapiti (filiale, agenzia etc.) della banca emittente. L’assegno circolare comporta un obbligazione cartolare diretta e principale della banca emittente.

Ad esso si applica, quasi conformemente, la disciplina del vaglia cambiario; disposizioni particolari risultano le seguenti:

  • L’assegno circolare deve essere presentato per l’incasso entro 30 giorni, pena la decadenza dall’azione di regresso contro il girante;
  • L’azione contro l’emittente si prescrive entro 3 anni dall’emissione.

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