Il trasferimento della quota è valido ed efficace fra le parti per effetto del semplice consenso. E’ però produttivo di effetti nei confronti della società solo dal momento in cui è iscritto nel libro dei soci. Specifiche disposizioni sono dettate per assicurare la trasparenza nella cessione delle quote e la conoscenza dell’effettiva composizione della compagine societaria, anche al fine di prevenire e reprimere operazioni di riciclaggio di denaro provenienti da reati.

A tal fine, i trasferimenti per atto tra vivi devono risultare da scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio, il quale entro 30 giorni deve depositarla per l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società. Infine, il trasferimento, deve essere annotato nel libro dei soci, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, i quali devono esibire l’atto da cui risulta il trasferimento nonché l’avvenuto deposito ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese. Con la successiva iscrizione nel libro dei soci il trasferimento diventa efficace nei confronti della società.

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, prevale chi per primo effettua l’iscrizione nel registro delle imprese purché sia in buona fede.

Alla s.r.l. è vietato in modo assoluto l’acquisto di quote proprie. Inoltre, in nessun caso la società può accettare in garanzia quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

La quota può formare oggetto di espropriazione da parte dei creditori personali del socio, con conseguente vendita forzata o assegnazione della stessa al creditore precedente. Qualora però la partecipazione non sia liberamente trasferibile, la vendita è priva di effetto se la società presenta entro 10 giorni un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Si consente così ai soci di impedire l’ingresso di soggetti non graditi nella compagine societaria. Identica disciplina si applica se la partecipazione forma oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

 

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