Le quote di partecipazione
In primo luogo le quote dei soci non possono essere suddivise in frazioni omogenee (e perciò essere rappresentate da azioni: art. 2468.1). In secondo luogo la quota si commisura in principio al conferimento; ma l’ atto costitutivo può prevedere una diversa impostazione e determinare la dimensione della quota del socio in misura non proporzionale al suo conferimento (art. 2468.2). Resta fermo peraltro che “il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ ammontare del capitale sociale” (art. 2464.1), in percentuale del quale a loro volta la quote dei soci si individueranno.
Infine, i diritti sociali spettano ai soci “in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”; ma una clausola statuaria può prevedere che quella parità di trattamento non sia rispettata e che invece a singoli soci siano attribuiti “particolari diritti riguardanti l’ amministrazione della società o la distribuzione degli utili” (art. 2468.3).
Gli speciali diritti amministrativi e patrimoniali di cui all’ art. 2468.3 possono essere modificati solo col consenso di tutti i soci, dunque, in pratica, solo rinunziandovi chi ne fruisce (art. 2468.4), consentendone la modifica sia a maggioranza semplice che qualificata.
Resta salvo il diritto di recesso del socio che si vede privato del privilegio originariamente attribuitogli o che vede quel suo privilegio modificato in misura rilevante, e che si opponga alla decisione. Nel caso di comproprietà della quota deve essere nominato secondo le modalità di cui agli artt. 1105 r 1106, come nel caso di comproprietà di azioni, un rappresentante comune che eserciti i diritti dei comproprietari.
Il trasferimento della partecipazione
La quota in società a responsabilità limitata, come ogni rapporto a contenuto patrimoniale, può essere oggetto di cessione. La trasferibilità è la regola nel silenzio dell’ atto costitutivo: che può tuttavia disporre altrimenti, fissando limiti o condizioni, o anche vietando il trasferimento della quota. Vi è un limite (all’ apposizione di limiti o condizioni).
Quando perciò l’ atto costitutivo
i) stabilisca l’ intrasferibilità della quota o
ii) ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, o anche di soci o di terzi, senza prevederne condizioni o limiti o
iii) ancora ponga condizioni o limiti che materialmente impediscano il trasferimento a causa di morte: il socio ha diritto a recedere e lui stesso e i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota (art. 2469.2).
L’ atto costitutivo può però stabilire un termine non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione prima del decorso del quale il recesso non può essere esercitato.
Speciale disciplina è stabilita quanto alla pubblicità e all’ efficacia del trasferimento della quota di società a responsabilità limitata verso la società e verso i terzi.
a) La pubblicità si esaurisce nel deposito dell’ atto di trasferimento, a sottoscrizione autenticata, ad opera del notaio autenticante presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società. In caso di trasferimento per causa di morte il deposito avviene invece, a richiesta dell’ erede o del legatario, su presentazione del certificato di morte, di copia del trasferimento se esista e di un atto di notorietà giudiziaria o notarile che attesti la qualità di erede o di legatario del richiedente.
b) L’ efficacia del trasferimento nei confronti dei terzi, della società e dei soci trova luogo a partire appunto dalla data del deposito di cui sopra nel registro delle imprese. In caso di pluralità di trasferimenti, l’ acquirente che per primo abbia effettuato in buona fede quel deposito è preferito nel conflitto con gli altri, anche se è il suo titolo è di data posteriore (art. 2470.3). Il deposito e la conseguente iscrizione nel registro delle imprese si sostituiscono così definitivamente all’ annotazione sul libro dei soci.
Disciplina a parte è stabilita quando le quote si concentrino, anche per successive acquisizioni, in capo ad un unico socio. In tale caso nel registro delle imprese devono essere indicati, in base a dichiarazione degli amministratori della società o dell’ unico socio, cognome e nome o denominazione, data e luogo di nascita o di costituzione, domicilio o sede e cittadinanza della persona o società che abbia acquistato tutte le quote. Tale dichiarazione va depositata presso il registro entro 30gg dall’ avvenuta variazione della compagine sociale da cui risulti la concentrazione dell’ intera partecipazione della società in unica mano.
La quota può essere ceduta anche quando i relativi conferimenti non siano stati ancora interamente versati. Dei versamenti ancora dovuti l’ alienante risponde allora in solido con l’ acquirente, ma solo per un periodo di 3 anni dall’ iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. La responsabilità solidale dell’ alienante è inoltre sussidiaria: il pagamento può essere domandato all’ alienante solo se la richiesta da parte (degli amministratori) della società all’ acquirente, ormai socio a tutti gli effetti e quindi moroso per quanto ancora dovuto, resti senza esito.
La partecipazione alla società a responsabilità limitata può essere oggetto di espropriazione, anche quando non sia liberamente trasferibile, in questo caso ponendosi solo limiti a tutela della società e degli altri soci. L’ iter procedurale tiene conto delle sequenze già indicate per la pubblicità e l’ efficacia del trasferimento della quota. Il pignoramento deve essere notificato vuoi al debitore vuoi alla società; deve essere successivamente iscritto nel registro delle imprese; e gli amministratori della società che abbia ricevuto la notifica devono procedere “senza indugio” alla sua annotazione nel libro dei soci (art. 2471.1).
Il creditore deve notificare alla società anche l’ ordinanza giudiziale di vendita della quota (art. 2472.2). Se la partecipazione non è liberamente trasferibile creditore, debitore e società possono anzitutto accordarsi sulla vendita, in una sorta di soluzione pattizia della vicenda già accolta dalla precedente legislazione. Altrimenti, la vendita viene fatta all’ incanto; ma risulterà inefficace se entro 10 gg dall’ aggiudicazione la società presenti un altro acquirente o altri acquirenti che insieme offrano lo stesso prezzo venendo così tutelato l’ interesse del creditore espropriante e l’ interesse dei consoci a conservare una partecipazione alla società di loro gradimento (art. 2471.3). La prelazione dell’ acquirente presentato dalla società è efficace anche nei confronti di vendita effettuata nell’ ambito di procedura fallimentare aperta a carico di un socio (art. 2471, ult. comma).
La partecipazione alla società a responsabilità limitata può essere oggetto anche di pegno, usufrutto o sequestro. In tali casi, si ripetono le disposizioni prescritte dall’ art. 2352. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e le parti interessate non si mettono d’ accordo, la società può presentare un terzo, che offra il medesimo prezzo, quelle volte in cui l’ applicazione dell’ art. 2352 debba procedersi ad atti di disposizione della quota (art. 2471bis).