L’espropriazione delle partecipazioni sociali

Il trasferimento della partecipazione può anche avvenire in via coattiva. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se entro 10 giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori devono provvedere senza indugio all’annotazione nel libro dei soci. Non è chiaro se ‘annotazione si ha DOPO la notificazione ala società o dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

Sembra da preferirsi la prima opzione, se si considera l’iscrizione come meramente dichiarativa. Visto che la partecipazione è divisibile, è ammissibile il pignoramento su parte della partecipazione.

Nel caso generale della costituzione di vincoli, è opportuno distinguere il vincolo volontario (pegno, usufrutto), in cui si dovrebbe applicare la disciplina del trasferimento delle partecipazioni, dal vincolo forzato (sequestro), dove si applicherebbe il pignoramento (a.e. il diritto di voto che spetta al socio è esercitato dall’usufruttuante o dal creditore pignoratizio).

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