Come regola, le partecipazioni sono liberamente trasferibili, sia inter vivos sia mortis causa (art. 2469 co. 1). La norma, tuttavia, consente che l’atto costitutivo disponga diversamente, negando la trasferibilità o limitandola.

L’art. 2469 co. 2 detta una particolare disciplina con riferimento a tre possibili clausole limitative della trasferibilità, disponendo che il socio e i suoi eredi possano esercitare il diritto di recesso qualora l’atto costitutivo:

  • preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni.
  • ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevederne condizioni e limiti.
  • ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscano il trasferimento mortis causa.

In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

 Una grave lacuna è rappresentata dalla mancanza di disciplina circa il trasferimento della partecipazione del socio d’opera. Il silenzio della legge sembra consentirlo, ma le perplessità sono più che legittime, se non altro quando manchi una qualche previsione in tal senso nell’atto costitutivo: in mancanza di una qualche regolamentazione, infatti, resta difficile concepire il subentro di un nuovo soggetto nella posizione del socio d’opera con il relativo bagaglio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria, e questo sia per il carattere personale della prestazione, sia perché le capacità della persona possono influire sulla valutazione del conferimento, sia perché il garante dovrebbe avere voce in capitolo.

 L’atto di trasferimento richiede la sottoscrizione autenticata da un notaio, il quale, entro trenta giorni, deve depositarlo per l’iscrizione presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (art. 2470 co. 2). A seguito di questo, documentando il trasferimento e l’avvenuto deposito, sia l’alienante che l’acquirente possono chiederne l’iscrizione nel libro dei soci. È solo da questo momento che il trasferimento ha effetto nei confronti della società (co. 1).

Nel caso di trasferimento per causa di morte, il deposito e la duplice iscrizione (nel registro delle imprese e nel libro dei soci) avviene ugualmente in base alla documentazione della legittimazione dell’erede o del legatario.

La norma si preoccupa del conflitto tra più cessionari della stessa quota (co. 3) e lo risolve attribuendo al registro delle imprese la stessa funzione che svolgono i registri immobiliari nel trasferimento corrispondente, integrata peraltro dal requisito della buona fede: chi per primo ha effettuato, in buona fede, l’iscrizione nel registro delle imprese è preferito agli altri, anche se il suo titolo è di data posteriore.

 L’acquirente di una partecipazione non interamente liberata è obbligato solidalmente con l’alienante per i versamenti ancora dovuti per un periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci (art. 2472 co. 1). Il pagamento, tuttavia, può essergli domandato soltanto dopo che la richiesta al socio moroso sia rimasta infruttuosa (co. 2).

 Trasferimento della partecipazione e unipersonalità

La pubblicità del trasferimento acquista una particolare importanza con riferimento all’ipotesi dell’unico socio, dal momento che la violazione di questa normativa può comportare la sua responsabilità illimitata per i debiti sociali:

  • gli amministratori sono tenuti a dare pubblicità sul registro delle imprese dell’appartenenza dell’intera partecipazione ad un unico socio, indicandone tutti gli estremi (art. 2470 co. 4).
  • quando si costituisca (o ricostituisca) la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare un’apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese (co. 5).
  • a tutta questa pubblicità può sempre provvedere l’unico socio o colui che cessa di essere tale (co. 6).
  • le dichiarazioni degli amministratori (co. 4 e 5) devono essere depositate entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione (co. 7).

 L’eventuale passaggio di proprietà che dia luogo all’esistenza di un unico socio, quindi, comporta una doppia formalità nel registro delle imprese:

  • il deposito dell’atto di trasferimento per l’iscrizione nel registro delle imprese.
  • il deposito della dichiarazione degli amministratori (entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci) per l’iscrizione nel registro delle imprese.

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