L’intrasferibilità delle partecipazioni sociali

A differenza di quanto è stato stabilito per le SPA, nelle SRL il contratto sociale può stabilire anche l’intrasferibilità delle partecipazioni per tutta la durata della società. Quando l’atto costitutivo impedisce il trasferimento delle quote o lo subordina al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, il socio può sempre recedere dalla società.

La semplice presenza di una clausola di mero gradimento o che addirittura vieta il

trasferimento delle partecipazioni sociali, consente a ciascuno dei soci di recedere in qualsiasi momento dalla società, ottenendo la liquidazione della propria quota. L’atto costitutivo non può derogare a questa regola ma solo stabilire un termine, non superiore a 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della quota sociale, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

Allo stesso modo per gli eredi se viene impedito il trasferimento delle quote per successione. Qui l’erede non essendo diventato socio, non può recedere. La legge infatti intende dire soltanto che se gli eredi non possono diventare soci devono ricevere una somma corrispondente al valore di mercato della quota che era del defunto. Si tratta dunque di una liquidazione della quota sociale agli eredi, che avviene con le stesse modalità previste in caso di recesso.

La divisibilità delle partecipazioni sociali

Nella disciplina codicistica anteriore alla riforma la quota di partecipazione era espressamente dichiarata divisibile; divisibilità che veniva ammessa quando si aveva il trasferimento di una quota a più soggetti, nel caso di successione a causa di morte o alienazione. La disposizione non è stata riprodotta dalla disciplina di riforma, ma ciò non significa che la partecipazione sociale sia divenuta indivisibile. La ragione della mancata riproduzione della vecchia disposizione sembra dipendere dal fatto che la ormai la partecipazione sociale non deve avere più il valore minimo di un euro e pertanto si deve adesso considerare in caso di trasferimento, sempre totalmente divisibile, nella misura convenuta tra le parti.

Se la partecipazione è stata trasferita a più soggetti, occorre distinguere se il trasferimento è avvenuto a loro favore in modo indiviso (di conseguenza essi ne hanno acquistato anche se in misure diverse, la comproprietà; ovvero se il trasferimento è avvenuto suddividendo la partecipazione tra ciascun soggetto, di modo che ognuno è divenuto proprietario esclusivo di una nuova partecipazione sociale. Il problema della divisibilità della partecipazione non si pone quando la partecipazione appartiene sia in via originaria, sia in via derivativa ad un solo soggetto; non si pone neppure quando essa appartiene a più soggetti in comunione (salvo in tale ipotesi, il problema dell’applicabilità della disciplina generale dello scioglimento della comunione).

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