Il sistema dualistico prevede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza. Il controllo contabile è poi affidato, senza eccezioni, ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Il consiglio di gestione svolge le funzioni proprie del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale. Al consiglio di sorveglianza gli sono attribuite sia le funzioni di controllo proprie del collegio sindacale, sia le funzioni di indirizzo della gestione che nel sistema tradizionale sono proprie dell’assemblea dei soci (come la nomina e la revoca dei componenti del consiglio di gestione e l’approvazione del bilancio di esercizio). Possono essergli conferiti anche gli incarichi di approvazione di piani strategici, industriali e finanziari predisposti dal consiglio di gestione.

I componenti del consiglio di sorveglianza possono essere soci e non soci. Il loro numero non inferiore a 3 è fissato dallo statuto. I primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all’assemblea ordinaria, che ne determina anche il numero. Come per i sindaci, nelle società quotate lo statuto deve prevedere che almeno un componente effettivo sia eletto dalla minoranza. E se il consiglio di sorveglianza è composto da più di tre membri, il numero minimo dei consiglieri riservato alla minoranza sale a due.

Almeno un componente del consiglio di sorveglianza deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Non possono invece essere eletti i componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Come gli amministratori nel sistema tradizionale, sono inoltre liberamente revocabili dall’assemblea, salvo il diritto al risarcimento anche se non ricorre giusta causa. È tuttavia necessario che la delibera sia approvata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.

Le funzioni del consiglio di sorveglianza sono quelle del collegio sindacale nel sistema tradizionale: presenta la denunzia al tribunale, riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati; è destinatario delle denunzie dei soci. I suoi componenti devono assistere alle assemblee e possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione. Al consiglio di sorveglianza è attribuita larga parte delle funzioni dell’assemblea ordinaria.

Infatti:

1) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea;

2) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, ma la distribuzione degli utili resta di competenza dell’assemblea ordinaria;

3) promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione, competenza quest’ultima che tuttavia conserva anche l’assemblea.

Lo statuto può prevedere che il bilancio di esercizio sia approvato dall’assemblea in caso di mancata approvazione da parte del consiglio di sorveglianza o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza.

Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall’assemblea ed i suoi poteri sono determinati dallo statuto. Alle deliberazioni del consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni che regolano la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. La delibera del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio è sottoposta alle limitazioni fissate dall’art. 2434 bis, ma può essere impugnata anche dai soci a norma dell’art. 2377.

I componenti del consiglio di sorveglianza sono solidamente responsabili con i componenti del consiglio di gestione per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità dei doveri della loro carica. Per quanto riguarda l’azione di responsabilità verso i creditori sociali e verso i soci o terzi non si fa alcun accenno. Silenzio che può essere colmato dall’affermata applicabilità al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza delle norme relative agli amministratori e ai sindaci, se non diversamente disposto.

Le funzioni del consiglio di gestione coincidono con quelle del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale ed al quale si applicano quasi tutte le norme per quest’ultimo dettate.

Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti non inferiore a 2. I primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete al consiglio di sorveglianza, che ne determina anche il numero nei limiti stabiliti dallo statuto. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza. Non trova applicazione il meccanismo della cooptazione: se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede alla loro sostituzione.

 

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