I vincoli sulle azioni

Le azioni possono essere costituite in usufrutto o impegno e possono inoltre formare oggetto di misure cautelari ed esecutive. La costituzione in usufrutto o in pegno delle azioni nominative avviene mediante annotazione del relativo vincolo sul titolo e nel libro soci, a cura della società emittente. Salvo convenzione contraria, il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. Essi dovranno comunque esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio, esponendo si altrimenti al risarcimento dei danni nei suoi confronti.

Nel caso di sequestro delle azioni il voto è esercitato dal custode. Gli altri diritti amministrativi spettano invece disgiuntamente sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. In caso di sequestro sono invece esercitati dal custode, salvo che dal provvedimento del giudice non risulti diversamente (art. 2352, 6 comma). Il diritto di opzione spetta invece al socio è l’attuale disciplina stabilisce che solo ad esso sono attribuite le nuove azioni sottoscritte.

Il socio deve tuttavia provvedere almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione. In mancanza, gli altri soci possono offrire di acquistarlo. In caso di aumento gratuito del capitale, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione. In caso di versamento delle somme dovute sulle azioni non liberate si ha: in caso di pegno, è il socio che deve provvedere al versamento; in caso di usufrutto è invece l’usufruttuario che deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione di tale somma al termine dell’usufrutto.

I limiti alla circolazione delle azioni

Le azioni sono in via di principio liberamente trasferibili. La libera trasferibilità tuttavia è esclusa o limitata per legge in determinate ipotesi:

a) le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate prima del controllo della valutazione (art. 2343, 3 comma);

b) le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di amministrazione (art. 2345, 2 comma).

Oltre ai limiti legali, vi sono i limiti convenzionali, cioè quei limiti determinati da accordi fra i soci. Questi, poi vanno distinti a seconda che risultino dall’atto costitutivo (limiti statutari) o da accordi distinti (patti parasociali). I limiti alla circolazione delle azioni risultanti da patti parasociali vengono definiti sindacati di blocco ed hanno lo scopo di evitare l’ingresso in società di terzi non graditi. I sindacati di blocco vincolano solo le parti contraenti.

Le clausole statutarie finalizzate a limitare la circolazione delle azioni possono assumere le formulazioni più varie; le più diffuse sono tuttavia:

1) la clausola di prelazione, è la clausola che impone al socio, che intende vendere azioni, di offrirle preventivamente agli altri soci e di preferirli ai terzi a parità di condizioni. Di regola, quindi, la prelazione potrà essere esercitata solo allo stesso prezzo e alle medesime condizioni contrattuali di cui all’ offerta del terzo, restando onere del socio che intende trasferire portare il tutto a conoscenza dei consoci (cosiddetta denuntiatio) spesso anzi gli statuti stabilendo al riguardo complessi procedimenti.

E’ consentito però che lo statuto fissi a priori il prezzo per cui il consocio ha diritto ad esercitare la prelazione indipendentemente del prezzo offerto dal terzo, e in tale caso non potrà trattarsi di valori inferiori a quelli determinabili, in caso di recesso, secondo le modalità e nella misura previste dal’ art. 2437ter (vedi art. 2355 bis, comma 2);

2) le clausole di gradimento, esse possono essere a loro volta distinte in due sottocategorie:

a) clausole che richiedono il possesso di determinati requisiti da parte dell’acquirente (ad es. cittadinanza italiana, appartenenza a delle categorie professionali);

b) clausole che subordinano il trasferimento delle azioni a consenso di un organo sociale, quasi sempre costituito dal consiglio di amministrazione. (In tal caso potrà essere prevista come necessaria la motivazione del mancato gradimento);

3) le clausole di riscatto (azioni riscattabili): l’introduzione di clausole statutarie che prevedono potere di riscatto delle azioni da parte della società o dei soci al verificarsi di determinati eventi (art. 2437 sexies). Ad esempio: in caso di morte dell’azionista al fine di evitare che subentrino gli eredi, di mancata esecuzione delle prestazioni accessorie cui il socio si è obbligato.

Le clausole statutarie limitative della circolazione possono essere introdotte o rimosse nel corso della vita della società con delibera dell’assemblea straordinaria. Se lo statuto non dispone diversamente, è riconosciuto diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all’approvazione della delibera (art. 2437, 2 comma, lett.b).

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento