La circolazione delle azioni

I titoli azionari (o certificati azionari) sono i documenti che rappresentano le quote di partecipazione nella società per azioni e ne consentono il trasferimento secondo le regole proprie dei titoli di credito.

La loro emissione è normale ma non essenziale nelle società con azioni non quotate in borsa. Lo statuto può infatti escludere l’emissione dei titoli azionari. In tal caso, la qualità di socio è provata dall’iscrizione nel libro dei soci, il trasferimento delle azioni resta assoggettato alla disciplina della cessione del contratto in quanto applicabile ed ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci.

Nelle società quotate in mercati regolamentati, invece, le azioni non possono più essere rappresentate da titoli a decorrere dall’Ottobre 1998.

Per semplificare e rendere più sicuro il mercato delle azioni quotate, la circolazione basata sul trasferimento materiale del documento è stata per legge sostituita da un sistema di circolazione fondato su semplici registrazioni contabili.

È opinione consolidata che ai titoli azionari deve essere riconosciuta la natura di titoli di credito.

Più esattamente le azioni rientrano nella categoria dei titoli di credito causali, ossia titoli che possono essere emessi solo in base ad un determinato rapporto causale.

Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell’azionista.

È questa una scelta di particolare rilievo, in quanto significa concedere il beneficio dell’anonimato, anche e soprattutto ai fini fiscali, all’investimento azionario.

Il sistema vigente in realtà prevede però che tutte le azioni devono essere nominative, salvo le azioni di risparmio e quelle emesse dalle Sicav.

Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo, mentre per le azioni nominative è invece dettata una specifica disciplina che in larga parte riprende la disciplina generale dei titoli di credito nominativi dettata dal codice (v. infra )

I vincoli sulle azioni

Le azioni possono essere costituite in usufrutto o impegno e possono inoltre formare oggetto di misure cautelari ed esecutive.

La costituzione in usufrutto o in pegno delle azioni nominative avviene mediante annotazione del relativo vincolo sul titolo e nel libro soci, a cura della società emittente.

Salvo convenzione contraria, il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. Essi dovranno comunque esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio, esponendo si altrimenti al risarcimento dei danni nei suoi confronti.

Nel caso di sequestro delle azioni il voto è esercitato dal custode.

Gli altri diritti amministrativi spettano invece disgiuntamente sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. In caso di sequestro sono invece esercitati dal custode, salvo che dal provvedimento del giudice non risulti diversamente ( art. 2352, 6 comma).

Il diritto di opzione spetta invece al socio è l’attuale disciplina stabilisce che solo ad esso sono attribuite le nuove azioni sottoscritte. Il socio deve tuttavia provvedere almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione. In mancanza, gli altri soci possono offrire di acquistarlo.

In caso di aumento gratuito del capitale, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

In caso di versamento delle somme dovute sulle azioni non liberate si ha : in caso di pegno, è il socio che deve provvedere al versamento; in caso di usufrutto è invece l’usufruttuario che deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione di tale somma al termine dell’usufrutto.

 

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