Quando si voglia realizzare la tradizionale incorporazione della partecipazione in un documento, occorre procedere all’emissione dei titoli azionari. Questa scelta, comunque, come detto, è destinata ad avere sempre più rara applicazione (dematerializzazione). In pratica non si rilasciano tanti titoli quante sono le azioni sottoscritte da un medesimo soggetto, ma si raggruppano in un unico documento che prende il nome di certificato (o titolo) azionario plurimo.

I titoli azionari hanno un preciso contenuto, dovendo indicare (art. 2354 co. 3):

  • la denominazione e la sede della società.
  • la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione e l’ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta.
  • il loro valore nominale oppure, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse e l’ammontare del capitale sociale.
  • l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate.
  • i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.

I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori (co. 4). All’atto della sottoscrizione, comunque, in attesa della redazione dei titoli definitivi, possono essere rilasciati ai soci dei certificati provvisori, i quali devono contenere le stesse indicazioni di cui sopra (co. 5). I titoli azionari hanno una numerazione progressiva che agevola anche la tenuta del libro soci.

Materialmente essi hanno la dimensione di un intero foglio protocollo:

  • sul fronte della prima pagina sono contenute le indicazioni di cui al co. 3, mentre sul retro è predisposta una larga quadrettatura nella quale procedere alle varie annotazioni.
  • la seconda pagina, invece, resa stampate le cosiddette cedole, recanti la (1) denominazione della società, il (2) numero del titolo (o certificato) di cui fanno parte e l’(3) indicazione del numero di azioni che il titolo rappresenta.

Le stesse cedole sono numerate progressivamente e sono destinate ad essere ritagliate e consegnate alle società in occasione dell’esercizio di determinati diritti sociali, secondo quanto, di volta in volta, indicato dall’assemblea o dagli amministratori.

Quale sia la natura dei titoli azionari è discusso, taluno considerandoli titoli di credito e altri negando loro questa qualità. L’elemento che rende difficile questa assimilazione risiede nel fatto che l’azione non rappresenta una semplice posizione creditoria, bensì la partecipazione sociale, ossia la posizione contrattuale che l’azionista ha nella società, situazione complessa, fatta non solo di crediti, ma anche di obblighi e di poteri.

Il dato certo è che i titoli azionari non hanno la caratteristica della letteralità. Se perciò è vero che il documento costituisce il veicolo necessario della partecipazione sociale, seguendo le regole di circolazione delle cose mobili, è vero anche che l’assimilazione si limita a questo aspetto: la buona fede dell’acquirente, infatti, è protetta solo per quanto riguarda la titolarità dell’azione, non invece per il contenuto del rapporto sociale (es. l’azione emessa abusivamente non attribuisce la qualità di socio).

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