I requisiti formali della cambiale

La cambiale è di consueto redatta su appositi moduli prestampati, predisposti dall’amministrazione finanziaria, con i quali viene assolta l’imposta di bollo sulle cambiali. Il modulo bollato è qualificabile come cambiale se contiene determinate indicazioni fissate dalla legge cambiaria e che rispondono allo scopo di dare un contenuto standardizzato alla cambiale rendendola facilmente riconoscibile. Questi sono i requisiti formali della cambiale, la cui mancanza comporta che il titolo non vale come cambiale. Mentre alcuni indicazioni sono indispensabili (requisiti essenziali), altre possono anche mancare (requisiti naturali).

Sono requisiti formali essenziali della cambiale:

  • La denominazione: le parole “cambiale”, “vaglia cambiario”, “pagherò” devono essere scritte sul titolo.
  • L’ordine incondizionato di pagare la somma specificata in cifre o lettere.
  • Il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale del trattario, nella cambiale tratta.
  • Il nome del primo prenditore.
  • La data di emissione.
  • La sottoscrizione autografa dell’emittente o del traente.
  • Il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale dell’emittente (nel pagherò).

Sono requisiti formali naturali della cambiale:

  • Il luogo di emissione; in mancanza la cambiale si presume emessa nel luogo indicato accanto alla firma del traente o dell’emittente.
  • Il luogo del pagamento; in mancanza si ritiene pagabile nel luogo accanto al nome del trattario o dell’emittente.
  • La data di scadenza; in mancanza di indicazione, la cambiale si presume pagabile a vista. Se indicata, la scadenza deve rientrare, a pena di nullità, in uno dei quattro tipi previsti dalla legge: a vista, a certo tempo a vista, a certo tempo data, a giorno fisso.

La mancanza di bollo nella cambiale, la privano di titolo esecutivo, ma non è causa di annullamento.

La cambiale in bianco

La cambiale può essere emessa anche se priva dei requisiti suddetti (cambiale in bianco): purché, infatti, il titolo sia firmato dal traente (o dall’emittente) e porti la denominazione di cambiale, tutti gli altri elementi possono essere specificati, cioè scritti, al momento della presentazione per il pagamento. Di regola le parti si saranno accordate circa il riempimento successivo della cambiale (convenzione di riempimento) che dovrà avvenire, comunque, entro 3 anni dalla sua emissione. Un’apposita disciplina è poi dettata per il caso di abusivo o tardivo riempimento ed in particolare:

  • L’eccezione di abusivo riempimento non può essere opposta al prenditore successivo del titolo che lo abbia acquistato senza mala fede o colpa grave. E’ salvo, ovviamente, il diritto dell’obbligato al pagamento di rivalersi contro l’autore dell’abusivo riempimento.
  • L’eccezione del tardivo riempimento non è opponibile al terzo prenditore (in buona fede) del titolo tardivamente completato.

Diverso appare il caso della cambiale incompleta, cioè del titolo cambiario incompleto che entra in circolazione senza alcun accordo circa il suo riempimento successivo e senza la volontà dell’emittente o del traente (cui potrebbe essere stato rubato, ad esempio). In tal caso, la dottrina prevalente dà priorità all’esigenza di tutela dei terzi prenditori del titolo ignari della vicenda: la cambiale incompleta è equiparata alla cambiale in bianco con la conseguente inopponibilità della sua involontaria emissione al terzo prenditore in buona fede.

 

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