Il documento che manca di uno dei requisiti essenziali cui non si può supplire attraverso la legge (scadenza, luogo di emissione o luogo di pagamento) non vale come cambiale ma può valere solo come promessa di pagamento o ricognizione di debito. Tuttavia non è necessario che i requisiti siano presenti all’atto di emissione del titolo in quanto basta che la cambiale sia completa al momento in cui se ne richiede il pagamento. La cambiale che circola sprovvista di uno o più requisiti essenziali si chiama cambiale in bianco e perché si possa parlare di cambiale, sia pure in bianco, occorre la sola sottoscrizione autografa e la denominazione cambiale in quanto il resto può essere aggiunto dopo ad opera del prenditore del titolo.

Tuttavia purchè si possa parlare di cambiale in bianco occorre che al primo prenditore sia attribuito dall’emittente il potere di riempimento attraverso un accordo di riempimento con il quale si fissano le modalità del successivo riempimento del titolo. All’emissione della cambiale in bianco si ricorre infatti quando alcuni dati cambiari non sono attualmente determinabili ma lo saranno in futuro in relazione allo svolgimento di un determinato rapporto dalle parti.

Chi lascia una cambiale in bianco ovviamente resta esposto al rischio che la stessa sia riempita dal prenditore in modo diverso da quanto pattuito nell’accordo di riempimento e quindi al rischio di un abusivo riempimento. Tale rischio è limitato se il pagamento della cambiale viene richiesto da colui con cui è intercorso l’accordo di riempimento in quanto a questo l’emittente potrà sempre opporre la violazione dell’accordo pur restando a suo carico l’onere di provare in giudizio il riempimento abusivo. Il rischio è più grave se l’immediato prenditore dopo aver completato il titolo in difformità dagli accordi lo gira ad un terzo.

L’eccezione di abusivo riempimento infatti è una eccezione personale che non è opponibile al terzo prenditore a meno che questi non abbia acquistato la cambiale in mala fede o con colpa grave. In difetto di tale prova il debitore dovrà pagare la cambiale e potrà solo chiedere il risarcimento del danno all’autore dell’abusivo riempimento. Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell’emissione del titolo La cambiale in bianco essendo già dall’inizio destinata a diventare una vera cambiale produce subito gli effetti cambiari consentiti dagli elementi già esistenti. Pertanto anche prima del riempimento gli effetti cambiari si producono rispetto ad elementi già esistenti e quindi l’accettazione, l’avallo o la girata anche se apposte su una cambiale in bianco producono subito gli effetti loro tipici.

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