Il pagamento della cambiale: presentazione per il pagamento

Legittimato a chiedere il pagamento è il portatore della cambiale che giustifica il suo diritto con una serie continua di girate anche se l’ultima è in bianco. Chi paga alla scadenza deve controllare la regolarità formale delle girate e la loro continuità e non l’autenticità della firma dei giranti e più in generale la loro validità sostanziale. Eseguiti tali controlli e identificato l’attuale possessore il debitore cambiario è liberato anche se paga al non titolare a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave, Il possessore della cambiale, alla scadenza deve presentare la cambiale per i pagamento al trattario (anche se non ha accettato) nella cambiale tratta e all’emittente nel pagherò cambiale e se la cambiale è domiciliata al domiciliatario.  Se il trattante o l’emittente sono defunti la presentazione deve essere fatta ai loro eredi.

Nella cambiale a giorno fisso o a certo tempo data o vista la presentazione deve essere fatta nel giorno della scadenza o in uno dei due giorni feriali successivi. La cambiale a vista invece deve essere presentata per il pagamento entro un anno dalla data di emissione. L’omessa presentazione nei termini comporta la perdita dell’azione cambiaria nei confronti degli obbligati di regresso.  Il termine della scadenza nelle cambiali deve intendersi posto dalla legge a favore di entrambe le parti e quindi il debitore non può pagare in anticipo senza il consenso del creditore.  In deroga ai principi del diritto civile il portatore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale che deve essere annotato sul titolo che resta comunque in possesso del portatore.

Come l’accettazione anche il pagamento può essere fatto per intervento. Il pagamento per intervento non può essere parziale e deve essere effettuato al più tardi nel giorno successivo all’ultimo giorno consentito per elevare il protesto per mancato pagamento. Se alla scadenza il possessore rifiuta di accettare il pagamento del terzo non potrà più rivolgersi in regresso nei confronti di quegli obbligati che in conseguenza dell’intervento sarebbero stati liberati. Il pagamento per intervento deve essere annotato per quietanza nella cambiale con l’indicazione della persona per la quale l’intervento è stato fatto; in mancanza l’intervento si presume fatto per l’ultimo obbligato in via di regresso (traente nella cambiale tratta, prenditore nella cambiale diretta).

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