Le azioni cambiarie: azione diretta e azione di regresso

Il diritto del portatore al pagamento della cambiale sussiste direttamente nei confronti dell’accettante, dell’emittente e dei loro avallanti e in via di regresso nei confronti dei giranti, del traente e dell’accettante per intervento e dei loro avallanti. Pertanto nel caso in cui l’emittente o l’accettante non paghino alla scadenza il portatore ha due possibilità: esercitare l’azione diretta nei confronti dell’emittente, dell’accettante o dei loro avallanti o esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri obbligati cambiari. Occorre dire che mentre l’azione diretta non richiede alcun adempimento e non è soggetto a decadenza ma solo a prescrizione di tre anni, l’azione di regresso richiede particolari adempimenti (levata del protesto) ed è soggetta a breve termine di decadenza.

L’azione di regresso spetta al portatore della cambiale. A) alla scadenza se il pagamento da parte delle mittente o del trattario (abbia accettato o meno) non ha avuto luogo b) prima della scadenza se l’accettazione è stata rifiutata in tutto o in parte, in caso di fallimento del trattario o dell’emittente, in caso di esecuzione infruttuosa sui loro beni e in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile (purchè non sia stata accettata per intervento). L’azione di regresso spetta inoltre all’obbligato in via di regresso e all’interveniente che abbiano pagato la cambiale al portatore e in tal modo hanno riacquistato i diritti cambiari nei confronti degli obbligati antecedenti.

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