La libertà di modificare quello che l’art. 2350 co. 1 indica come il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione può evidentemente portare a riconoscere maggiori o minori diritti patrimoniali. La modifica di questi diritti, tuttavia, sarà sempre tendenzialmente orientata in senso migliorativo.

Le azioni privilegiate sono fondamentalmente caratterizzate da una prelazione nella ripartizione degli utili e/ o nel rimborso del capitale allo scioglimento della società. Tale prelazione può assumere gli atteggiamenti più svariati, potendo essere concessa anche indirettamente:

  • le azioni postergate (art. 2348 co. 2) sono azioni fornite di diritti diversi per quanto concerne l’incidenza delle perdite.
  • le azioni correlate (art. 2350 co. 2) sono azioni fornite di diritti patrimoniali (aleatori) correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore. Tali azioni richiedono che lo statuto stabilisca i (1) criteri di individuazione dei costi e dei ricavi imputabili al settore, le (2) modalità di rendicontazione, i (3) diritti attribuiti a queste azioni e le (4) eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.

Poiché anche in questo caso vale il principio per cui non possono essere distribuiti dividendi se non per gli utili realmente conseguiti (art. 2433 co. 2), la norma prosegue stabilendo che comunque a queste azioni non possono essere pagati dividenti se non nei limiti degli utili risultati dal bilancio della società (art. 2350 co. 3).

  • le azioni di risparmio, riservate alle società con azioni quotate in borsa, sono contraddistinte da due caratteristiche:
    • poter essere emesse al portatore.
    • poter essere prive del diritto di voto. Tale caratteristica, tuttavia, non rappresenta più una loro esclusiva, dal momento che la riforma ha consentito in via generale l’emissione di azioni private del diritto di voto.
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