I diritti che spettano all’azionista si distinguono in:

  • diritti corporativi, i quali, a loro volta, si frammentano in una serie di diritti di contenuto circoscritto (es. diritto di voto, diritto di impugnazione, diritto di nominare i liquidatori). Alcuni diritti sono concessi non alla singola azione, bensì a più azioni, in quanto raggiungano una certa aliquota del capitale sociale, diversa a seconda delle ipotesi (cosiddetti diritti di minoranza).
  • diritti di contenuto economico (es. diritto agli utili, diritto al rimborso della quota).

All’azionista spettano poi altri diritti che si lasciano inquadrare nelle categorie predette, essendo piuttosto posti a difesa della posizione astratta del socio (es. diritto di opzione, diritto di recesso).

 Sebbene non sia concretamente esplicitato, tra gli azionisti, come detto, vale il principio dell’uguaglianza dei diritti. Questa regola, tuttavia, appare derogata dal d.l. n. 332 del 1994 in tema di privatizzazione dell’impresa pubblica, il quale prevede che negli statuti delle società operanti in settori di rilevante interesse generale (es. difesa, trasporti), nel momento in cui lo Stato perda il controllo, dismettendo le sue partecipazione, debba essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro poteri speciali.

La stessa norma, comunque, riconosce il diritto di recesso ai soci dissenzienti dalla delibera introduttiva di tali clausole.

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