Acquisti a titolo originario e a titolo derivativo

I diritti patrimoniali si possono acquistare a titolo originario, oppue a titolo derivativo.

Il diritto si acquista a titolo originario quando non è trasmesso da un’altra persona che ne fosse titolare.

L’acquisto è invece a titolo derivativo quando l’acquirente succede a u precedente titolare e il diritto gli spetta come e in quanto spettava a colui che l’aveva acquistato. Questo fenomeno si chiama successione. Il soggetto che esce dal rapporto si chiama autore, o dante causa; il soggetto che gli subentra, successore, o avente causa. Il diritto soggettivo resta immutato nel suo contenuto, mentre ne cambia il titolare.

Talvolta l’acquisto derivativo ha per oggetto un diritto nuovo, che però deriva da un diritto del dante causa, perché lo suppone e ne assorbe una parte del contenuto o comunque lo limita (successione costitutiva).

Perché possa verificarsi un acquisto a titolo derivativo occorre un valido titolo d’acquisto, cioè un atto o fatto giuridico che giustifichi l’acquisto da una determinata persona ed occorre altresì che il dante causa sia titolare del diritto che deve venire trasmesso. Ciò corrisponde al modo regolare di circolazione dei diritti.

Tutela in forma specifica e tutela per equivalente

Quando un diritto è leso, o messo in pericolo, o viene in conflitto con una pretesa altrui, l’ordinamento giuridico sovente tende ad assicurare in modo pieno l’esercizio delle facoltà e dei poteri che ne costituiscono l’oggetto. Per esempio: al proprietario è concessa l’azione di rivendicazione per conseguire la disponibilità della cosa che gli sia stata sottratta. In quest’ipotesi si dice che il diritto è tutelato in forma specifica.

Non sempre, però, è concessa la tutela in forma specifica; qualche volta essa non è possibile, nei casi in cui non è possibile ristabilire la situazione che si sarebbe avuta in mancanza dell’atto illecito. In questi casi il titolare del diritto leso può solo pretendere il risarcimento del danno: il pagamento, cioè, di una somma di danaro di valore corrispondente alle utilità che gli sono state sottratte. Si dice allora che il diritto è tutelato per equivalente.

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