L’acquisto dei diritti

Il fatto giuridico mediante il quale avviene il trasferimento del diritto si definisce titolo che deve essere idoneo e valido e deve avere una giusta causa. Tale trasferimento si realizza mediante l’acquisto, che sancisce la nascita di un diritto in capo ad un soggetto. L’acquisto può essere:

  • a titolo originario: se il diritto si costituisce autonomamente.
  • a titolo derivativo: se il diritto cambia titolare ma non si modifica nelle sue caratteristiche.

I diritti reali e i diritti di credito

La categoria di diritto soggettivo si suddivide in:

  • diritti reali: i diritti che hanno per oggetto una cosa.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti di chiunque e presentano caratteri di pienezza, inerenza alla cosa, diritto di sequela ed espansione. I diritti reali sono tipici, quindi le parti non sono libere di costituirne dei nuovi, in contraddizione dell’art. 1322.

  • diritti di credito: i diritti che hanno per oggetto una prestazione.

Tali diritti hanno un carattere mediato e possono essere fatti valere solo nei confronti di una persona determinata (debitore).

Si presentano poi due figure ibride in quanto la loro iscrizione ad uno dei due settori di cui sopra è incerta:

  • obbligazione reale: l’obbligazione che grava solo sui soggetti proprietari di una cosa o titolari di un diritto reale su di essa.
  • oneri reali: oneri che gravano solo sui soggetti proprietari o titolari di un diritto reale.
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