Nozione di diritto reale

Il diritto reale è il diritto di trarre da una cosa le sue utilità economiche legalmente garantite o alcune di esse.

Correlativo al diritto reale è il dovere di chiunque di astenersi dall’impedirne o turbarne l’esercizio.

 

Classificazione dei diritti reali

Fra i diritti reali ha una posizione preminente la proprietà. Essa consente di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (art. 832 c.c.).

Gli altri diritti reali incidono su cose altrui e hanno un contenuto più limitato. Si dividono in due gruppi.

A un primo gruppo appartengono i diritti di trarre determinate utilità dall’uso della cosa altrui (diritti reali di godimento).

A un secondo gruppo appartengono i diritti reali che attribuiscono un potere di disposizione preferenziale del valore pecuniario della cosa, qualora il diritto di credito, che con essa si è voluto garantire, non venga soddisfatto dal debitore (diritti reali di garanzia).

I diritti reali di godimento sono:

  • L’usufrutto, che consente di usare l cosa altrui e trarne i frutti, rispettandone però la destinazione economica (art. 981 c.c.);
  • L’uso, analogo all’usufrutto, ma con un contenuto più imitato: chi ha il diritto d’uso di una cosa può utilizzarla direttamente; se è fruttifera può raccoglierne i frutti, ma solo nella misura che occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1021 c.c.);
  • L’abitazione, che consente di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.);
  • La superficie, che consente di utilizzare il suolo altrui per una costruzione (artt. 952, 955 c.c.);
  • La servitù:peso imposto sopra un fondo (detto fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (detto fondo dominante) appartenente a diverso proprietario (art 1027 c.c.);
  • L’enfiteusi: diritto di utilizzare un fondo e farne propri i frutti, in perpetuo o per lunga durata, con l’obbligo di migliorare il fondo stesso e di pagare al proprietario un canone periodico (artt. 958, 960 c.c.).

I diritti reali di garanzia sono il pegno e l’ipoteca, che differiscono fra loro essenzialmente per l’oggetto su cui cadono: il pegno ha per oggetto cose mobili non iscritte in pubblici registri, l’ipoteca ha per oggetto le cose immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri. Se il credito garantito non è soddisfatto alla scadenza, il creditore può promuovere l’esecuzione forzata sul bene oggetto del pegno o dell’ipoteca, per soddisfarsi su di esso con preferenza rispetto agli altri creditori.

Il proprietario della cosa gravata da un diritto reale altrui la può trasferire a un terzo, il quale l’acquista ugualmente gravata; si manifesta qui il carattere reale del diritto, il quale inerisce alla cosa e la segue nei trasferimenti.

 

Nozione di obbligazione: la prestazione dovuta

I diritto di credito (detto anche personale) attribuisce al creditore la pretesa di esigere una prestazione da una o più persone determinate. Il rapporto fra creditore e debitore è detto obbligazione (o rapporto obbligatorio).

La prestazione dovuta può essere positiva o negativa: può cioè consistere in un’azione o in un’astensione.

Occorre però che si tratti di una prestazione suscettibile di valutazione economica, di una prestazione di carattere patrimoniale (art. 1174 c.c.). ciò che la norma richiede è che si tratti di prestazioni che possano essere oggetto di scambio economico senza offendere i principi della morale e del costume sociale.

Se la prestazione primariamente dovuta non viene adempiuta esattamente, sorgono obblighi di restituzione, riparazione o risarcimento del danno, che si affiancano all’obbligo primario, oppure lo sostituiscono.

In ogni caso poi, accanto alla prestazione principale, che costituisce l’oggetto centrale dell’ obbligazione, se ne collocano altre con funzione complementare. L’art. 1175 c.c. impone al debitore e al creditore di comportarsi secondo le regole della correttezza. Il debitore è tenuto anche a quelle prestazioni strumentali o accessorie che appaiono dovute, secondo un criterio di correttezza appunto, al fine di realizzare pienamente l’interesse del creditore alla prestazione. Obblighi di correttezza sono imposti anche al creditore, il quale pure è tenuto a quel minimo di cooperazione che è usuale fra persone corrette per facilitare al debitore l’adempimento o, quanto meno, per evitare inutili aggravi.

 

Causa della prestazione, azione, responsabilità patrimoniale

Se il debitore non adempie, il creditore può rivolgersi all’autorità giudiziaria perché gli procuri coattivamente ciò che gli spetta. Questo potere di provocare un provvedimento giudiziario a difesa del proprio diritto si chiama azione.

L’obbligazione manifesta una rilevanza giuridica, perché costituisce la causa che giustifica la prestazione: se l’obbligazione non esistesse e la prestazione venisse eseguita ugualmente, questa sarebbe ingiustificata e chi l’avesse ricevuta dovrebbe restituirla, o restituirne il valore (art. 2033 ss. c.c.).

L’obbligazione è giusta causa della prestazione e dà azione al creditore per conseguire ciò che gli è dovuto.

Vi sono anche delle obbligazioni imperfette, perché presentano solo il primo di questi due aspetti.

Mediante l’esercizio dell’azione il creditore tende ad ottenere la soddisfazione del proprio diritto per via giudiziaria.

Nell’ipotesi di inadempimento di una prestazione di fare, il creditore può agire contro il debitore per il risarcimento dei danni e potrà ottenere così somme che spesso gli consentiranno di procurarsi sul mercato prestazioni equivalenti a quella mancata.

Un discorso analogo vale per l’ipotesi di inadempimento degli obblighi di non fare: ciò che è fatto in violazione dell’obbligo sarà distrutto a spese del debitore (art. 2933 c.c.) e al creditore sarà comunque dovuto il risarcimento di danni.

Il diritto di credito, dunque, implica l’assoggettamento del patrimonio del debitore, nella consistenza che esso ha al momento della esecuzione forzata.

Il creditore può soddisfarsi anche su beni conseguiti dal debitore successivamente alla nascita del debito. I beni, però, che nel frattempo siano usciti dal patrimonio del debitore non saranno più raggiungibili: di qui un rischio per il creditore.

Il secondo rischio del creditore è quello di non trovare di che soddisfarsi, perché altri creditori lo hanno preceduto con azioni esecutive individuali, o di subire il concorso di altri crediti per un ammontare complessivo superiore al patrimonio del debitore, così da conseguire solo una soddisfazione proporzionalmente ridotta.

 

Le fonti delle obbligazioni

L’art. 1173 c.c. indica, come fonti delle obbligazioni, il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. La formula generica che chiude l’articolo comprende fonti più disparate. Vanno menzionate le promesse unilaterali, la gestione di affari, la ripetizione dell’indebito e l’arricchimento senza causa.

 

Le obbligazioni reali

Talvolta un’obbligazione è a carico di un soggetto se ed in quanto egli sia proprietario di una determinata cosa, o titolare di un diritto reale su di essa; l’obbligazione è intrinsecamente collegata con il diritto reale. Le obbligazioni reali sono inerenti a un diritto reale sia nel senso che l’obbligato può liberarsi rinunciando al diritto stesso in favore dell’altra parte.

 

Confronto tra diritti reali e diritti di credito

La differenza tra diritti reali e diritti di credito risulta immediatamente dal confronto fra le definizioni sopra enunciate. Oggetto del diritto reale sono tutte o alcune delle utilità di una cosa determinata; oggetto del diritto di credito è una prestazione del debitore.

Il titolare di un diritto reale lo esercita direttamente sulla cosa, ed è solo necessario che la generalità dei terzi si astenga dal frapporgli ostacoli. Viceversa, l’obbligazione è uno strumento di cooperazione: il diritto del creditore è soddisfatto mediante l’adempimento del debitore, tenuto nei suoi confronti a pagargli una somma, a svolgere un lavoro, ad eseguire un trasporto, a costruire un’opera…

La prestazione del debitore può consistere anche nell’astenersi dal compiere un atto o dallo svolgere un’attività.

Nel diritto reale il dovere di astensione riguarda chiunque ed è strumentale affinché il titolare possa, senza impedimenti, trarre dalla cosa le utilità che gli sono riservate. Nell’obbligazione negativa, invece, l’astensione è dovuta solo da uno o più debitori determinati e costituisce l’oggetto centrale del diritto.

Il diritto reale è in relazione immediata con la cosa, aderisce ad essa e la segue presso chiunque essa si trovi in senso fisico o giuridico (si dice che i diritti reali sono opponibili ai terzi); il diritto di credito, invece, segue la persona del debitore.

Il diritto reale è tutelato contro le lesioni provenienti da qualunque terzo (assolutezza della tutela); invece la tutela del diritto di credito è data, di regola, solo contro il debitore (relatività della tutela).

 

Diritti personali di godimento di cose

Vi sono diritti di credito nei quali la prestazione dovuta dal debitore consiste nel concedere l’uso di una cosa. Poiché questi diritti personali di godimento attribuiscono al creditore la facoltà di utilizzare direttamente la cosa che ne è oggetto, essi appaiono simili, per questo aspetto, ai diritti reali di godimento.

Il diritto personale di godimento implica pur sempre un obbligo di cooperazione, anche attiva, del debitore. Questi deve infatti consegnare la cosa al creditore, e anche successivamente è tenuto a garantirlo contro le molestie di terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa. Obblighi di questo genere non caratterizzano, invece, i diritti reali.

 

Tipicità dei diritti reali

Ai privati è consentito di costituire diritti di credito che abbiano per oggetto le prestazioni più varie, anche non espressamente previste dalla legge, alla sola condizione che siano lecite e suscettibili di valutazione economica.

I diritti reali, invece, sono in numero chiuso: si possono costituire, cioè, solo diritti reali espressamente previsti dalla legge, e non altri. Inoltre non è consentito modificarne il regime legale, se non entro limiti assai ristretti, nei casi in cui ciò sia eccezionalmente ammesso dalla legge.

Il patrimonio

Il patrimonio è un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, aventi contenuto economico, unificati dalla legge vuoi in considerazione della loro appartenenza al medesimo soggetto, vuoi in considerazione di una loro destinazione unitaria.

Si ha un patrimonio generale della persona, la cui unitarietà si manifesta nella regola che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni (art. 2740 c.c.).

Si ha poi un patrimonio di destinazione quando una parte dei rapporti facenti capo a una persona, oppure una pluralità di rapporti facenti capo a più persone, sono costituiti in una distinta unità giuridica in vista di una loro funzione specifica.

Se il patrimonio di destinazione fa capo a una pluralità di persone è detto patrimonio autonomo.

Se il patrimonio di destinazione fa capo a una sola persona, distinguendosi dal patrimoni generale di questa, viene detto patrimonio separato.

Caratteristica costante del patrimonio autonomo e del patrimonio separato è la destinazione preferenziale dell’attivo alla soddisfazione delle passività comprese nel patrimonio stesso. Svolge così una funzione di garanzia e responsabilità.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento