Le dichiarazioni cambiarie possono essere compiute anche per mezzo di rappresentanza: in tale ipotesi dalla dichiarazione e dalla sottoscrizione deve apparire che il dichiarante si obbliga in nome del rappresentato affinchè gli effetti dell’atto compiuto si riflettano direttamente sul rappresentato stesso. La procura generale, qualora il rappresentato non sia imprenditore commerciale, non si considera comprensiva della procura cambiaria. La legge considera con particolare rigore l’ipotesi in cui il rappresentante assuma obbligazioni cambiarie in nome del rappresentato senza averne poteri o eccedendo i propri poteri. In questo caso la legge stabilisce che il falso rappresentante si obbliga in proprio e se adempie all’obbligazione cambiaria ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il rappresentato.

Vediamo quindi come a differenza della normativa stabilita per il falso procuratore (per il quale la legge prevede una obbligazione da atto illecito e quindi un obbligo al risarcimento del danno nei limiti dell’interesse negativo) per il falso rappresentante in materia cambiaria è prevista una vera e propria obbligazione cambiaria. Pertanto possiamo dire che se il potere di rappresentanza sussiste nel momento della dichiarazione (o viene attribuito successivamente tramite ratifica) l’obbligato cambiario è il rappresentato e se invece non sussiste allora l’obbligato cambiario è il rappresentante.

E’ ovvio tuttavia che se con il pagamento della cambiale da parte del falso rappresentante viene estinto una obbligazione del rappresentato verso il prenditore sorgente da un determinato rapporto fondamentale allora il falso rappresentante, una volta pagata la cambiale, può ripetere le somme dal rappresentato almeno nei limiti dell’arricchimento. Nell’ipotesi invece di conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante la legge ritiene rilevante per i terzi tale conflitto solo quando esso sia conosciuto o conoscibile e quindi vi sia possibilità di riconoscerlo con la normale diligenza non solo da parte del singolo ma anche da parte della generalità.

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