La cambiale deve essere completa in tutte le sue clausole essenziali soltanto nel momento in cui viene presentata per il pagamento. Viceversa, al momento dell’emissione la cambiale può essere incompleta: infatti non occorre che le clausole cambiarie siano di pugno dell’autore del titolo, e perciò possono essere apposte anche successivamente dal portatore della cambiale; di solito si ritiene, però, che perché si abbia la cambiale in bianco deve già essere stata apposta, non solo la sottoscrizione dell’autore del titolo (traente o emittente), ma anche la denominazione di cambiale nel contesto della dichiarazione di debito. Tale soluzione si spiega con l’esigenza di assicurare che il sottoscrittore abbia avuto la consapevolezza di assumere una obbligazione cambiaria.

Tuttavia – secondo la Cass. 25 maggio 1960 n.1355 – per aversi una cambiale in bianco è sufficiente la firma apposta nel modulo filigranato che l’esperienza comune considera cambiale; chi aderisce a questo ordine di idee, ammette che anche se il documento non vale come cambiale (in bianco), tuttavia esso vale almeno come ricognizione di debito a norma dell’art. 1988. Se una cambiale viene emessa in bianco in qualche sua clausola, ciò avviene di solito perché la determinazione di quella clausola deve avvenire successivamente all’emissione.

[Ad esempio, Tizio compra una partita di cotone al prezzo medio che si praticherà quell’anno in un certo mercato e, in pagamento del prezzo, sottoscrive una cambiale; la somma viene lasciata in bianco, convenendosi che il titolare della cambiale la riempirà in base al prezzo medio, quando questo sarà noto. Il negozio con cui si conviene tra autore della cambiale e prenditore della stessa si chiama “accordo di riempimento”.]

La clausola più frequentemente lasciata in bianco è proprio quella relativa alla determinazione della somma cambiaria, ma – tuttavia – può essere lasciata in bianco qualunque clausola essenziale, purché al momento dell’emissione risulti la denominazione di cambiale e sia stata apposta la sottoscrizione autografa dell’autore del titolo. Non si ha, invece, cambiale in bianco quando manca un elemento della cambiale a cui supplisce una norma di legge (ad esempio, la cambiale in cui manca l’indicazione della scadenza non è una cambiale in bianco perché la scadenza si considera a vista).

Chi emette a favore di altri una cambiale in bianco dà al titolare della cambiale il potere di riempire la clausola in bianco secondo l’accordo di riempimento o, in mancanza, secondo le clausole del rapporto sottostante. Colui che ha ricevuto o ha avuto trasferito una cambiale in bianco deve riempirla secondo l’accordo di riempimento o, in mancanza, in conformità del rapporto sottostante; pertanto, se viola detto accordo, il debitore può opporgli l’eccezione di inosservanza dell’accordo o del rapporto, e deve soddisfare l’obbligazione cambiaria secondo quanto risulta da dette convenzioni, e non secondo la clausola apposta sulla cambiale (in riferimento all’esempio precedente, se il titolare della cambiale scrive una somma superiore al prezzo medio, il debitore deve pagare solo il prezzo medio).

L’eccezione di inosservanza degli accordi di riempimento può essere opposta dal debitore anche ai successivi portatori della cambiale; ma non può essere opposta, tra questi, a chi ha avuto trasferita la cambiale già completa, ignorando “senza sua colpa grave” che la cambiale era stata completata in difformità dell’accordo di riempimento. L’onere della prova dell’abusivo riempimento spetta al debitore, che ha proposto l’eccezione.

Il titolare della cambiale in bianco decade dal diritto di riempirla dopo 3 anni dal giorno dell’emissione; tale decadenza non può opporsi al titolare di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo. Inoltre, secondo la cassazione, al creditore che promuove l’azione cambiaria dopo il triennio dalla data di emissione del titolo incombe l’onere di provare che il riempimento è avvenuto tempestivamente.

 

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