La circolazione della cambiale

La disciplina della circolazione della cambiale coincide generalmente con quella dettata per i titoli di credito all’ordine, sia pure con alcune peculiarità. Il trasferimento della cambiale mediante girata può essere escluso dal traente o dall’emittente, apponendo sul titolo la clausola “non all’ordine”. In tal caso la cambiale è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata deve essere apposta sulla cambiale e deve essere sottoscritta dal girante nel modo fissato dall’articolo 8, altrimenti è nulla. Anche la girata della cambiale può essere in pieno o in bianco. La girata in bianco per essere valida deve essere però scritta esclusivamente a tergo della cambiale o sull’allungamento. La girata deve essere incondizionata e qualsiasi condizione apposta si ha per non scritta. E’ invece nulla la girata parziale.

I principi cardine che regolano la circolazione sono identici a quelli dettati per i titoli di credito in generale. Quindi anche nella cambiale la girata trasferisce la legittimazione all’esercizio dei diritti cartolari; il possessore in buona fede del titolo, che si legittima in base ad una serie continua di girate, diventa proprietario del titolo e il titolare del diritto, prevalendo sul proprietario spossessato.

Per quanto riguarda la funzione di garanzia della girata, nella cambiale il girante risponde per legge, come obbligato di regresso, dell’accettazione e del pagamento della cambiale. Con apposita clausola, il girante può esonerarsi da ogni responsabilità cambiaria per l’accettazione e/o per il pagamento. La cambiale può essere girata per procura o a titolo di pegno. La relativa disciplina coincide puntualmente con quella dettata per i titoli all’ordine.

Il pagamento della cambiale

La disciplina del pagamento della cambiale, ricalca le norme in tema di legittimazione dettate in via generale dal codice per i titoli all’ordine. Nel contempo introduce una serie di deroghe alla disciplina di diritto comune dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ispirate dalla presenza di una pluralità di obbligati. Il pagamento della cambiale deve essere richiesto, in primo luogo, all’obbligato principale (trattario o emittente) presso il suo domicilio e nei termini di scadenza del titolo.

Ha diritto al pagamento il portatore del titolo legittimato in base ad una serie continua di girate: egli dovrà risultare, cioè, l’ultimo giratario della cambiale, a meno che l’ultima girata non sia in bianco. Il debitore non è tenuto a verificare la validità delle girate ma solo la loro continuità, nonché l’identità del portatore; effettuato il pagamento, il debitore chiederà, a titolo di quietanza, il rilascio della cambiale. Il pagamento può essere fatto anche dall’interveniente: se il possessore del titolo lo rifiuta, perderà il diritto di rivalsa contro coloro a favore dei quali l’intervento era stato dato.

Il mancato pagamento dà diritto:

  • All’azione diretta contro gli obbligati principali, non soggetta a formalità né a decadenza. In particolare, non è necessaria le levata del protesto, né vi sono dei termini di decadenza. Il portatore deve solo osservare il termine di prescrizione che è di tre anni dalla scadenza della cambiale.
  • All’azione di regresso contro i relativi obbligati.

In caso di mancato pagamento (o mancata accettazione), il portatore del titolo ha l’obbligo di avvisare il proprio girante e i suoi avallanti; questi dovrà poi avvisare il proprio e così via risalendo la catena fino a giungere al traente o all’emittente. Il mancato avviso, eccetto che la cambiale porti la clausola “senza avviso”, obbliga l’inadempiente al risarcimento dei danni arrecati.

 

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