Il codice civile del 1942 affermava che le obbligazioni non potevano essere emesse per somma eccedente il capitale versato ed esistente risultante dal primo bilancio approvato. Il punto è stato radicalmente modificato con la riforma del 2003. In base all’attuale disciplina, la s.p.a. può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale sottoscritto, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto di tale limite.

Quindi se il capitale sottoscritto è 100 (di cui 50 versati), la riserva legale è 20 e le altre riserve disponibili (statutarie o facoltative) 30, la società potrà emettere obbligazioni per ammontare non superiore a 300, mentre in passato sarebbe stato 50.

La società, può comunque emettere obbligazioni per ammontare superiore al limite fissato in via generale, quando:

  • Le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate ad essere sottoscritte da investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale, i quali a loro volta, se trasferiscono le obbligazioni sottoscritte, rispondono della solvenza della societĂ  nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.
  • Le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietĂ  della societĂ , fino a due terzi del valore (di bilancio) di questi. In tal caso l’emissione delle obbligazioni non è soggetta al limite generale e non rientra nel calcolo dello stesso.
  • Ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale e la societĂ  è autorizzata con provvedimento dell’autoritĂ  governativa a superare il limite.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di societĂ , quali le societĂ  con azioni negoziate in mercati regolamentati e le societĂ  bancarie.

Per le prime ogni limite è stato soppresso dalla riforma del 2003, sia pure limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati. Anche l’emissione di obbligazioni da parte di società bancarie era stata già del tutto sottratta al rispetto del limite quantitativo.

Per le altre società, la legge si preoccupa poi di garantire che il rapporto fra capitale più riserve ed obbligazioni permanga per tutta la durata del prestito obbligazionario sia pure con una disciplina parzialmente modificata rispetto a quella originaria. La società che ha emesso obbligazioni non può infatti ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se il limite del primo comma dell’articolo 2412 non risulta più rispettato per le obbligazioni che restano in circolazione. E’ però consentita la riduzione (per perdite) obbligatoria. Ma in tal caso, non possono essere distribuiti utili finché non viene ripristinato il predetto rapporto fra capitale più riserve ed obbligazioni.

 

Il procedimento di emissione

L’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. La delibera deve risultare da verbale redatto da un notaio è soggetta a controllo di legalità da parte dello stesso e ad iscrizione nel registro delle imprese. Essa produce effetti e può essere eseguita solo dopo l’iscrizione. La delibera di emissione di obbligazioni deve designare un notaio per il compimento delle formalità necessarie per la costituzione delle stesse. Nel libro delle obbligazioni vanno annotati l’ammontare delle obbligazioni, l’ammontare delle obbligazioni via via estinte, il cognome e il nome dei titolari.

 

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