La società per azioni può emettere obbligazioni; tipico e tradizionale strumento per la raccolta di capitale di prestito fra il pubblico. Le obbligazioni sono titoli di credito che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un’unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo. Mentre l’azione attribuisce la qualità di socio e di compartecipe ai risultati dell’attività di impresa, l’obbligazione attribuisce invece, la qualità di creditore della società.

L’obbligazionista, diversamente dall’azionista, ha perciò diritto ad una remunerazione periodica fissa (interessi); ha inoltre diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza pattuita. L’azionista, per contro, ha diritto al rimborso del suo apporto forense di liquidazione della società. La quota di liquidazione dell’azionista può essere uguale, superiore o inferiore al valore nominale del conferimento eseguito. Fra i tipi speciali di obbligazioni possono essere ricordate:

a) le obbligazioni partecipanti, in cui la remunerazione periodica del capitale è commisurata agli utili di bilancio della società emittente;

b) le obbligazioni indicizzate (o strutturate), la cui emissione da parte della Spa è espressamente consentita dalla riforma del 2003 (art. 2411). Tali obbligazioni mirano a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria e ad adeguare il rendimento dei titoli all’andamento del mercato finanziario.

c) le obbligazioni convertibili in azioni, che attribuiscono all’obbligazionista la facoltà di trasformare il proprio credito in una partecipazione azionaria della società emittente e o di altra società alla prima collegata;

d) le obbligazioni con warrant (o con diritto di opzione su azioni), che attribuiscono all’obbligazionista il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente o di altra società.

e) le obbligazioni subordinate, nelle quali il diritto degli obbligazionisti al pagamento degli interessi e alle rimborso del capitale è subordinato all’integrale soddisfacimento degli altri creditori.

Il codice civile del 1942 poneva un limite all’emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni, stabilendo che le stesse, non potevano essere emesse per somma eccedente il capitale versato risultante dall’ultimo bilancio approvato. La riforma del 2003, ha abbandonato definitivamente l’idea che il limite all’emissione di obbligazioni abbia funzione di garanzia e concepisce lo stesso come una tecnica volta ad evitare che gli azionisti ricorrono al mercato del capitale, in misura eccessiva rispetto al capitale di rischio apportato.

In base all’attuale disciplina, la società per azioni può infatti emettere obbligazioni, complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto di tale limite (art. 2412, 1 comma). La società può emettere obbligazioni per ammontare superiore al limite fissato in via generale, quando:

a) le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate ad essere sottoscritte da investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale;

b) le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore di questi.

c) ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale e la società è autorizzata con provvedimento dell’autorità governativa stessa a superare tale limite.

Per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati, ogni limite è stato soppresso dalla riforma del 2003; per le altre società, la legge si preoccupa di garantire che il rapporto fra capitale più riserve ed obbligazioni, fissato dall’art. 2412, permanga per tutta la durata del prestito obbligazionario (art. 2413). La società che ha emesso obbligazioni, non può infatti ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se il limite del primo comma dell’art. 2412 non risulta più rispettato per le obbligazioni che restano in circolazione.

Con l’attuale disciplina l’emissione di obbligazioni cessa di essere materia di competenza dell’assemblea straordinaria; infatti, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori (art. 2410). La delibera di emissione deve tuttavia risultare dal verbale redatto da un notaio, è soggetta a controllo di legalità; essa produce effetti e può essere eseguita solo dopo l’iscrizione (art.2410, 2 comma).

L’art. 2420-bis, riguardante le obbligazioni convertibili in azioni, regola le obbligazioni convertibili in azioni della stessa società di futura emissione (procedimento diretto). Sono queste obbligazioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni della stessa società utilizzando come riferimento le somme già versate al momento dell’acquisto delle obbligazioni. Chi esercita il diritto di conversione cessa perciò di essere obbligazionista e diventa azionista della società. Le obbligazioni convertibili, devono essere offerte in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili precedentemente emesse.

– la delibera di emissione delle obbligazioni convertibili non può essere adottata se il capitale sociale precedentemente sottoscritto non è stato interamente versato;

– le obbligazioni convertibili non possono essere emesse, per importeo complessivamente inferiore al loro valore nominale. Competente a deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili è l’assemblea straordinaria.

 La legge si preoccupa di conciliare, durante il periodo concesso per la conversione, la libertà di decisione della società con l’esigenza di tutelare i possessori di tali obbligazioni, di fronte ad operazioni societarie che possono vistosamente alterare il valore del diritto di conversione; sono tre al riguardo le regole fissate:

1) in caso di aumenti del capitale sociale a pagamento e di nuove emissioni di obbligazioni convertibili, il diritto d’opzione sugli stessi spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili. Si permette così agli obbligazionisti di mantenere inalterata la proporzione della loro futura partecipazione azionaria;

2) in caso di aumento gratuito del capitale o di riduzione dello stesso per perdite, il rapporto di cambio è automaticamente modificato in proporzione a misura dell’aumento o della riduzione del capitale;

3) la società non può deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale, la fusione con altra società, la scissione e una modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, fin quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione. Il divieto non ha però carattere assoluto.

I prestiti obbligazionari, emessi da una società per azioni si caratterizzano rispetto a quelli dello stato e degli enti pubblici, per la previsione dell’organizzazione del gruppo degli obbligazionisti volta a tutelare gli interessi degli stessi verso la società ed articolata in due organi: l’assemblea e il rappresentante comune (artt. 2415-2418). L’assemblea degli obbligazionisti delibera:

a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

b) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;

c) sulle proposte di amministrazione controllata e di concordato preventivo e fallimentare,

d) sulla costituzione di un fondo, per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

e) sugli altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti(art. 2415).

 L’assemblea è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune degli obbligazionisti. All’assemblea possono assistere amministratori e sindaci. L’art. 2416 estende alle delibere dell’assemblea degli obbligazionisti, l’intera disciplina dettata per le delibere assembleari nulle e annullabili. Il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall’assemblea degli obbligazionisti. Dura in carica per un periodo non superiore a tre anni ed è rieleggibile. Egli tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi (art. 2418). In particolare:

A) esegue le deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti;

B) assiste alle operazioni per l’estensione a sorteggio delle obbligazioni;

C) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti.

 

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