Allo svolgimento dell’ attività di fallimento sono preposti quattro organi:

  • il tribunale fallimentare;
  • il giudice delegato;
  • il curatore
  • il comitato dei creditori.

Il tribunale è investito dell’intera procedura fallimentare e sovrintende al corretto svolgimento della stessa.

Inoltre: a) nomina il giudice delegato e il curatore, ne sorveglia l’operato e può sostituirli;

b) sostituisce i componenti del comitato dei creditori:

c) decide le controversie relative alla procedura che non sono di competenza del giudice delegato;

d) può in ogni momento chiedere chiarimenti ed informazioni al curatore, al fallito ed al comitato dei creditori.

Tutti questi provvedimenti sono adottati dal tribunale con decreto.

Il giudice delegato vigila sulle operazioni di fallimento e controlla la regolarità della procedura, con la riforma del 2006 ha perduto la funzione di dirigere le operazioni del fallimento (avendo tale riforma riconosciuto al curatore fallimentare una maggiore autonomia di gestione).

In particolare il giudice delegato:

a) nomina e revoca i componenti del comitato dei creditori;

b) forma lo stato passivo del fallimento e lo rende esecutivo con proprio decreto;

c) autorizza il curatore a stare in giudizio;

d) decide sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;

e) emette i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio. Anche i provvedimenti del giudice delegato sono adottati con decreto motivato.

Il curatore è l’organo preposto all’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite. Viene nominato dal tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento. Può essere revocato in qualunque momento dal tribunale, anche d’ufficio. Entro 60 giorni dalla dichiarazione del fallimento, il curatore deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto e sulle eventuali responsabilità del fallito. Ma la funzione centrale del curatore è quella di conservare, gestire e realizzare il patrimonio fallimentare sotto la vigilanza (e non più sotto la direzione) del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Il comitato dei creditori è composto da 3 o 5 membri a scelta tra i creditori in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti. L’organo è nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento. La riforma del 2006 ha significativamente rafforzato il ruolo del comitato dei creditori, aumentandone i poteri e le funzioni, che in passato erano prevalentemente consultive. Vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri.

Come in passato il parere espresso dal comitato dei creditori è obbligatorio ma per lo più non vincolante, salvo in alcuni casi. Il comitato e ogni suo membro hanno diritto di ispezionare tutti i documenti del fallimento, nonché chiedere al curatore ed al fallito notizie e chiarimenti. Può presentare istanza al tribunale per la revoca del curatore e può esercitare l’azione di responsabilità contro il curatore revocato.

I componenti dell’organo sono a loro volta soggetti a responsabilità secondo le regole previste per i sindaci delle spa. Contro gli atti del curatore e del comitato il fallito e ogni interessato può proporre reclamo al giudice delegato entro 8 giorni dalla conoscenza dell’atto.

 

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