In caso di fallimento di società di persone o di società in accomandita per azioni la legge stabilisce che il fallimento della società comporta automaticamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili . Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili si attua quindi automaticamente in caso di fallimento di società anche se il socio non è imprenditore e il suo patrimonio non è dissestato in quanto esso trova causa nel fallimento della società e nel rapporto sociale essendo irrilevante la personale situazione patrimoniale e professionale del socio stesso.

Estensione automatica del fallimento dalla società al socio: il fondamento

Abbiamo detto che il fallimento del socio illimitatamente responsabile trova la sua causa nel fallimento della società e tale estensione ha una giustificazione pratica dal momento che consente una perfetta realizzazione della responsabilità sussidiaria del socio attraverso l’applicazione nei suoi confronti della procedura concorsuale e quindi di quei principi che mirano a garantire la par condicio creditorum. Per effetto della estensione anche rispetto agli atti compiuti dal socio possono essere proposte le azioni revocatorie fallimentari al fine di ricostituire oltre.

Il principio per cui il fallimento della società comporta il fallimento dei soci illimitatamente responsabili si applica anche in caso di socio occulto in quanto non ha rilievo il fatto che la qualità di socio risulti palesemente o che invece il rapporto sociale sia interno e non manifesto ai terzi. Pertanto se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili che inizialmente non apparivano come tali il tribunale (su istanza del curatore, di creditori o di un socio fallito) deve dichiarare anche il loro fallimento.

Assume responsabilità illimitata e pertanto viene dichiarato fallito anche il socio accomandante che abbia consentito alla inclusione del suo nome nella ragione sociale o si sia ingerito nell’amministrazione della società. Nessuna modificazione si ha invece in conseguenza della inosservanza delle norme che regolano la costituzione della società. Infatti nella società di capitali dato che la società non esiste finchè il procedimento costitutivo non è regolarmente compiuto manca la possibilità di dichiarare fallimento della società mentre l’accomandante rimane tale e (al di fuori delle ipotesi sopra considerate) e non assume responsabilità illimitata e quindi non può essere dichiarato fallito solo perché la società non si è regolarmente costituita.

Problema particolare è invece quello se l’estensione del fallimento possa operare anche nei confronti dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio defunto. A tale proposito, a seguito di due sentenze della corte costituzionale, la legge espressamente dispone che il fallimento della società si estende anche ai soci illimitatamente responsabili receduti, esclusi o defunti ma solo qualora il fallimento sia dichiarato entro l’anno successivo allo scioglimento del rapporto sociale e sempre che l’insolvenza della società attenga almeno in parte a debiti esistenti a quella data.

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