Gli organi del fallimento

Tribunale fallimentare, giudice delegato, curatore, comitato dei creditori

Organo supremo del fallimento è il tribunale fallimentare, ossia il tribunale che ha dichiarato il fallimento. Esso ha il compito di attuare l’esecuzione sul patrimonio del fallito, ha competenza sull’intera procedura fallimentare e provvede con decreto su tutte le controversie che non sono di competenza del giudice delegato e sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. La sentenza che dichiara il fallimento provvede anche alla nomina del curatore e del giudice delegato.

Il giudice delegato ha il compito di controllare l’operato del curatore concedendo le necessarie autorizzazioni e di provvedere sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. Il giudice delegato inoltre nomina il comitato dei creditori.

Il curatore è l’organo amministrativo del fallimento e provvede sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori ad amministrare e realizzare il patrimonio fallimentare. Nell’esercizio delle sue funzioni il curatore è un pubblico ufficiale e la legge prevede particolari requisiti per la sua nomina. Il curatore può compiere atti di straordinaria amministrazione solo dietro autorizzazione del comitato dei creditori e nel caso di importo superiore a 50.000 euro dopo averne data informazione preventiva al giudice delegato. La legge consente al fallito e agli altri interessati di proporre reclamo contro gli atti del curatore, prevede la revocabilità del curatore da parte del tribunale fallimentare, e prevede la responsabilità personale del curatore in caso di violazione degli obblighi del suo ufficio. Il curatore è remunerato e il suo compenso è liquidato dal tribunale.

Il comitato dei creditori prima della riforma aveva solo funzioni consultive mentre ora ha un ruolo molto più incisivo. Infatti esso ha il compito di vigilare sull’operato del curatore e il potere di autorizzarne gli atti nei casi previsti dalla legge. Viene nominato dal giudice delegato (entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento) e per i suoi membri è affermata la responsabilità personale analogamente a quanto previsto per i sindaci delle società per azioni.

La conservazione del patrimonio

La procedura fallimentare si svolge attraverso una serie di fasi. La prima fase è quella della conservazione del patrimonio. Rientrano in questa fase i seguenti atti:

a) apposizione da parte del curatore di sigilli sui beni del fallito

b) consegna al curatore del denaro contante, delle scritture contabili e della documentazione

c) redazione da parte del curatore dell’inventario dei beni d) presa in consegna dei beni da parte del curatore. La riforma ha introdotto un nuovo adempimento che è quello della redazione da parte del curatore di un programma di liquidazione che deve essere approvato dal comitato dei creditori e comunicato al giudice delegato per l’autorizzazione all’esecuzione degli atti in esso contenuti. Nel programma di liquidazione sono contenute le indicazioni per realizzare l’attivo e quindi ad esempio la destinazione che si intende dare all’azienda, la decisione circa l’opportunità di vendere in blocco o separatamente i singoli beni, le eventuali azioni risarcitorie o revocatorie da esercitare.

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