La legge fallimentare non specifica a chi, nell’ambito della società, compete l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento su richiesta del debitore il punto controverso.

Gli effetti del fallimento: ogni qual volta la legge richiede che sia sentito il fallito, dovranno essere sentiti gli amministratori o i liquidatori della società fallita.

Il fallimento della società non è senza effetti per i soci. Nelle società lucrative tali effetti sono però nettamente diversi a seconda del regime di responsabilità dei soci.

Per i soci a responsabilità limitata, il fallimento della società comporta come unica conseguenza che il giudice delegato può ingiungere loro di eseguire i conferimenti ancora dovuti.

Nelle società lucrative con soci a responsabilità illimitata, il fallimento della società produce invece anche il fallimento dei soci a responsabilità illimitata.

Il fallimento dei soci consegue automaticamente al fallimento della società.

Il fallimento della società determina fallimento non solo dei soci noti al momento della dichiarazione di fallimento della società, ma anche di quelli la cui esistenza è successivamente accertata. Falliscono cioè non solo i soci palesi, ma anche i soci occulti ( di società palese ).

Al fallimento della società partecipano solo i creditori sociali. Nel fallimento dei singoli soci concorrono invece si è creditori sociali sia i rispettivi creditori particolari. Vengono conseguentemente formate distinte masse passive.

Distinte restano pure le masse attive dei diversi fallimenti, formate rispettivamente dei beni della società e dai beni di ciascun socio.

Il concordato fallimentare della società ha efficacia anche per i soci fa chiudere anche i loro fallimenti.

Ciascuno dei soci falliti può concludere un concordato particolare con i creditori sociali e i creditori personali del proprio fallimento. Tale concordato fa cessare sotto il fallimento di quel socio.

Fallimento e patrimoni destinati

Qualora il patrimonio destinato non consenta di soddisfare integralmente le relative obbligazioni, non viene dichiarato il fallimento e non è prevista alcuna procedura concorsuale. I creditori insoddisfatti possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato, che avverrà seconde le disposizioni previste dalla liquidazione delle società di capitali. Nell’ipotesi inversa (patrimonio destinato operativo capiente, patrimonio generale insolvente) viene invece dichiarato il fallimento e la gestione del patrimonio destinato compete al curatore.

 

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