La società in nome collettivo e la sas, giacchè rappresentano esercizio collettivo d’ impresa commerciale, quando insolventi cadono in FALLIMENTO (art. 2221 cc). “La sentenza che dichiara il fallimento della società…produce anche il fallimento dei soci” (art. 147.1. L.Fall.). Sono nominati un unico giudice delegato e un unico curatore, ma “il patrimonio della società e quello dei singoli soci devono essere tenuti distinti” (art. 148.2).

La SEPARATEZZA è decisiva quanto ai creditori individuali del socio: questi partecipano soltanto al fallimento del loro debitore (art. 148.4). La separatezza ha minor peso quanto ai creditori sociali: il credito dichiarato dal creditore sociale nel fallimento della società “si intende dichiarato anche nel fallimento dei singoli soci”. Il fallimento, come è ovvio, del socio o anche di tutti i soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.

La LEGITTIMAZIONE a chiedere il fallimento è degli amministratori della società e dei soci illimitatamente responsabili. L’ insolvenza e il fallimento cadono in primis sulla società. Ovvio dunque che gli amministratori siano legittimati a proporre RECLAMO contro la sentenza di fallimento.

Il fallimento si estende però però ai soci (illimitatamente resp). Ovvio allora che anche costoro potranno proporre reclamo: ma contestando l’ INSOLVENZA DELLA SOCIETA’, non la loro, in conseguenza di ciò che poc’ anzi si è detto.

L’ estensione del fallimento

Il fallimento della società in nome collettivo e della sas si estende anche a coloro che al momento in cui la procedura è stata aperta non rivestivano più la posizione di socio, purchè:

i) la dichiarazione di fallimento intervenga entro l’ anno successivo allo scioglimento del rapporto sociale o alla cessazione della responsabilità illimitata, o meglio dalla attuazione delle formalità idonee a rendere noti ai terzi siffatte vicende, e solo se

ii) l’ insolvenza della società attenga in tutto o in parte a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata (art. 147.2).

La PREMESSA è che siano accertate l’ esistenza di una società, con organizzazione ed esercizio collettivo d’ impresa manifestatasi ai terzi come tali, e la sua insolvenza: derivandone il fallimento per estensione automatica di tutti i soci illimitatamente responsabili, manifesti od occulti che fossero al momento in cui la procedura è stata aperta. Il socio illimitatamente responsabile fallisce perchè tale, non perchè sia apparso come tale nei confronti dei terzi.

La CONSEGUENZA ESTREMA è che

i) se sia dichiarato il fallimento di persona fisica ritenendolo imprenditore individuale e

ii) si scopra poi che in realtà sul mercato operava una società di cui il fallito era socio,

iii) con nuova sentenza dovrà essere dichiarata la società da ultimo individuata, e

iv) chi prima era stato dichiarato fallito come imprenditore individuale si troverà fallito come socio assieme agli altri soci.

La società tardivamente scoperta non va però confusa con la cosiddetta SOCIETA’ OCCULTA, fenomeno sufficientemente misterioso nella sua consistenza fattuale e al quale si fa spesso retoricamente richiamo per assoggettare a fallimento il dominus che abbia abusato di prestanomi.

 

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