Documenti di legittimazione e titoli impropri

I titoli di credito vanno distinti dai documenti che hanno solo una funzione di legittimazione, ma non presentano gli ulteriori caratteri propri del titolo di credito; non attribuiscono cioè un diritto letterale ed autonomo. Si prevedono due categorie di tali documenti: i documenti di legittimazione ed i titoli impropri. I documenti di legittimazione servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione (biglietti di viaggio, di cinema, teatro, lotteria, gli scontrini di deposito bagaglio).

Essi legittimano il possessore solo come titolare originario del diritto e non svolgono alcun ruolo ai fini della circolazione dello stesso. I titoli impropri consentono il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione, ma con gli effetti di quest’ultima. Ad esempio è titolo improprio, la polizza di assicurazione all’ordine o al portatore.

I titoli impropri agevolano la circolazione in quanto dispensano il cessionario dalla formalità della notifica al debitore. Non attribuiscono un diritto letterale ed autonomo, dato che legittimano il possessore come cessionario del diritto documentato. Ai documenti di legittimazione e ai titoli impropri non è perciò applicabile la disciplina dei titoli di credito.

La gestione accentrata dei titoli di massa

La circolazione dei titoli di credito non sono senza pericolo, in quanto possono essere smarriti, o rubati: pericoli che si accentuano ancore di più quando si tratta di titoli di massa diffusi tra il pubblico e che formano oggetto di intensa negoziazione, come avviene per le azioni e le obbligazioni di società quotate in borsa, nonché per i titoli di debito pubblico. Inoltre la rapidità di circolazione dei titoli nominativi, come le azioni è ostacolata dalle complesse formalità connesse alla duplice annotazione sul titolo e sul registro dell’emittente.

Da qui l’esigenza di rendere più sicuro il mercato dei titoli di massa a larga diffusione, attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di ridurre il movimento materiale dei titoli ed i relativi pericoli.

A tale finalità risponde il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli. In base all’attuale disciplina che sostituisce quella del 1986:

  • L’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di emittenti privati è esercitata da apposite s.p.a. a statuto speciale che operano sotto la vigilanza della CONSOB e della Banca d’Italia, anche se allo stato l’unico sistema operante è gestito dalla Monte Titoli.
  • Sono ammessi al sistema azioni ed altri strumenti finanziari di emittenti privati individuati dalla CONSOB.
  • La gestione accentrata dei titoli di Stato è affidata alla Banca d’Italia ed è disciplinata dal ministero del tesoro con proprio regolamento, ma trovano applicazione le norme che regolano il funzionamento del sistema di gestione accentrata degli altri strumenti finanziari.
  • Le modalità di funzionamento del sistema di gestione accentrata sono diverse a seconda che gli strumenti finanziari immessi possono o meno essere rappresentati da titoli in base alla disciplina della dematerializzazione introdotta dal d.lgs. 213/1998.

La gestione accentrata degli strumenti finanziari non dematerializzati si fonda sulla custodia accentrata dei titoli presso la società di gestione. L’adesione al sistema è facoltativa. I titoli sono infatti immessi nella gestione accentrata sulla base di un contratto di deposito titoli in amministrazione stipulato dai titolari con gli intermediari annessi al sistema (SIM, SGR, banche, società emittenti) e che attribuisce all’intermediario-depositario la facoltà di procedere al subdeposito presso la società di gestione accentrata. In tal modo si determinano due distinti rapporti di deposito regolare fra loro collegati e tutti i rapporti fra depositanti e società di gestione accentrata sono intrattenuti tramite gli intermediari subdepositanti.

Questo sistema consente di sostituire la circolazione documentale dei titoli immessi nella gestione con una circolazione dematerializzata fondata su scritture contabili poste in essere dalla società di gestione; scritture che per legge producono gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione dei titoli di credito.

L’accredito contabile è equiparato ex lege al trasferimento materiale del titolo e determina l’acquisto di un diritto cartolare autonomo da parte del beneficiario dell’ordine. Nel contempo, l’esercizio dei diritti cartolari è svincolato dall’esibizione dei titoli custoditi dalla società di gestione in quanto la relativa legittimazione è attribuita al rilascio di apposite certificazioni attestanti la partecipazione al sistema. Questo sistema non comporta la soppressione materiale dei titoli; gli stessi restano depositati presso la società di gestione.

Una vera e propria dematerializzazione dei titoli di massa, con l’eliminazione del documento cartaceo integralmente sostituito da sistemi elettronici di scritturazione, è stata introdotta per alcune categorie di strumenti finanziari. Infatti non possono più essere rappresentati da titoli, e sono immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni etc.) negoziati nei mercati regolamentati italiani, nonché quelli diffusi tra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri individuati dalla CONSOB.

E’ invece facoltà degli emittenti assoggettare al regime di dematerializzazione gli strumenti finanziari che non presentano tali caratteristiche. Anche la gestione accentrata dei titoli di Stato è stata dematerializzata. L’emissione e la circolazione degli strumenti finanziari dematerializzati avviene attraverso il sistema di gestione accentrata, con registrazioni contabili elettroniche che producono effetti equivalenti a quelli previsti dalla disciplina dei titoli di credito.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento